Lexipedia

04.3386 · Mozione · 2004-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di

1. ridurre l'elenco degli impianti soggetti all'EIA ai sensi dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (RS 814.011),

2. snellire la procedura di valutazione dei rapporti d'impatto ambientale, fissata da tale ordinanza, e

3. sottoporre per decisione al Parlamento tali proposte sotto forma di ordinanza ai sensi dell'articolo 163 Cost.

Begründung

L'EIA deve essere limitato a progetti con notevoli ripercussioni sull'ambiente. L'elenco contenuto nell'allegato dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è stato esteso a troppi impianti e va pertanto ridotto.

L'esame d'impatto ambientale comporta infatti sempre più ritardi inutili e costosi nella realizzazione di grandi ed importanti opere edili. L'eccessiva durata di tale procedura crea oggi molta insicurezza fra gli investitori ed impedisce spesso l'esecuzione di progetti edili importanti per l'economia. Inoltre, obbliga i committenti ad accettare, loro malgrado, di scendere a compromessi al fine di prevenire ricorsi. Questa situazione genera anche abusi. Sembra addirittura che vi siano stati diversi casi in cui i ricorsi sono stati ritirati in cambio di denaro.

Quando inoltrano una richiesta di autorizzazione edilizia, i committenti devono rispettare determinate scadenze stabilite dalla legge. Non si comprende perché, quando esaminano tali richieste e decidono in merito, le autorità e le istanze di ricorso non debbano anch'esse rispettare scadenze prestabilite.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) devono essere sottoposti ad un esame d'impatto ambientale (EIA) quegli impianti che senza l'adozione delle necessarie misure di protezione sono suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull'ambiente. Nel suo "Rapporto concernente l'attuazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) e le procedure di autorizzazione", pubblicato il 18 febbraio 2004 e relativo al postulato 01.3266 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è giunto, fra l'altro, alla conclusione che l'elenco dei tipi di impianto soggetti all'EIA ai sensi dell'allegato OEIA deve essere riesaminato. E ciò al fine di adeguare agli attuali requisiti della legislazione ambientale l'elenco dei tipi di impianto soggetti a EIA. Nel rapporto menzionato il Consiglio federale ha anche precisato che il riesame secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettere a - d LPAmb (contenuto del rapporto d'impatto ambientale) del rapporto d'impatto ambientale, in vista dello snellimento delle procedure, costituisce un campo d'intervento prioritario per l'ottimizzazione dell'EIA. Il DATEC (UFAFP) è stato quindi incaricato di elaborare, coinvolgendo i servizi cantonali competenti, le relative proposte volte a snellire le procedure EIA. Detti lavori sono già stati avviati.

Il Consiglio federale è pertanto disposto ad accogliere i primi due punti della mozione.

Diversa è la situazione di partenza per quanto riguarda la richiesta, avanzata dall'autore della mozione, di sottoporre per decisione al Parlamento le modifiche dell'OEIA secondo l'articolo 163 della Costituzione federale (Cost.). L'emanazione di un'ordinanza da parte del Parlamento ai sensi dell'articolo 163 Cost. è possibile soltanto se, a livello di legge, è stata già prevista una corrispondente norma di delega. Secondo la LPAmb, tuttavia, nel settore dell'EIA la competenza di emanare disposizioni esecutive spetta al Consiglio federale.