Lexipedia

04.3400 · Mozione · 2004-06-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Si incarica il Consiglio federale, in relazione agli effetti delle disposizioni unilaterali tedesche contro l'aeroporto di Zurigo, di esaminare la possibilità di presentare richieste di indennizzo alla Germania nell'ambito del diritto internazionale.

Begründung

Le disposizioni unilaterali adottate dalla Germania in relazione all'aeroporto di Zurigo hanno già causato notevoli danni economici alla società Flughafen Zürich AG, agli abitanti della zona, ai proprietari di fondi, alle compagnie aeree, agli enti pubblici e alla Confederazione. Questi danni comprendono fra l'altro i costi sostenuti da autorità e privati, compresa la società Flughafen Zürich AG, per attuare a livello svizzero le disposizioni tedesche contrarie al diritto internazionale, la svalutazione degli immobili, la diminuzione dei movimenti di volo, le minori entrate fiscali e altri costi di natura economica.

Questi danni sono la conseguenza diretta delle disposizioni unilaterali adottate dalla Germania, che violano le norme e i principi del diritto internazionale, in particolare quelle del diritto di vicinato. Le cause finora intentate in Germania dalla società Flughafen Zürich AG, da Swiss, da alcuni enti pubblici e da privati hanno dimostrato che i tribunali tedeschi non sono disposti o non sono in grado di entrare nel merito di controversie nelle quali viene messa in dubbio l'ammissibilità secondo il diritto tedesco e internazionale delle disposizioni adottate dalla Germania. Per quanto riguarda l'eventuale diritto a indennizzi, non ci si può aspettare una situazione giuridica diversa; anche in questo caso, sarebbe in primo luogo necessaria una sentenza che metta in dubbio la legittimità delle disposizioni tedesche. Come si sa, tutti i tentativi di indurre la Germania a ritirare le disposizioni oggetto della controversia sono falliti.

Alla luce di queste considerazioni, è ora che la Svizzera esamini la possibilità di presentare richieste di indennizzo nei confronti della Germania sul piano del diritto internazionale. I danni si sono già verificati; di conseguenza, la sentenza che la Corte di giustizia europea emetterà in merito all'impugnazione, da parte della Svizzera, della decisione della Commissione sulla conformità al diritto comunitario delle disposizioni adottate dalla Germania non giocherà alcun ruolo. In questo procedimento, del resto, si deciderà unicamente in merito all'ammissibilità delle disposizioni tedesche, ma non sull'eventuale diritto al risarcimento derivante da una non ammissibilità. La Svizzera, attraverso il canale della protezione diplomatica, può far valere anche gli interessi economici di privati, per es. la società Flughafen Zürich AG, di proprietari fondiari, e probabilmente anche quelli degli enti pubblici interessati. Rimane anche da esaminare in quale misura la Confederazione stessa sia stata danneggiata nei suoi interessi finanziari. La preparazione e la presentazione di richieste di indennizzo nei confronti della Germania possono infine essere considerate uno strumento per indurre questo Paese a rivedere la propria posizione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Procedimenti legali presso gli organi dell'UE

Il 10 giugno 2003 il Consiglio federale ha presentato alla Commissione europea a Bruxelles un ricorso contro le disposizioni tedesche che vietano o limitano i voli di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo e le procedure di decollo che implicano un attraversamento dello spazio aereo tedesco. Basandosi sul regolamento CE 2408/92, la Svizzera chiedeva che i diritti che le derivavano dal'accordo sul trasporto aereo non fossero in alcun modo toccati. Il 5 dicembre 2003 la Commissione ha deciso che la Germania può continuare ad applicare le misure adottate.

Contro questa decisione, il 13 febbraio 2004 la Svizzera ha presentato alla Corte di giustizia europea una richiesta di annullamento tuttora pendente.

Procedimenti legali in Germania

Anche Swiss e Unique avevano presentato una domanda urgente di riesame della decisione di inasprimento delle disposizioni tedesche (ampliamento della fascia oraria notturna in cui vige il divieto di sorvolo, aumento della quota minima di sorvolo, deroghe), entrata in vigore il 4 aprile 2003. Questa domanda è stata respinta l'8 agosto 2003 dal tribunale amministrativo del Baden-Württemberg.

Sempre pendente è la procedura di riesame chiesta da Swiss e Unique contro la sentenza del tribunale amministrativo del Baden-Württemberg del 26 gennaio 2003, la quale respinge i ricorsi di Swiss e Unique contro la regolamentazione dei voli notturni e durante il fine settimana.

Il 7 gennaio 2004 il tribunale amministrativo federale di Lipsia ha giudicato ammissibile una procedura di revisione delle sentenze emesse dal tribunale amministrativo del Baden Württemberg nel gennaio 2003 in merito alla legittimità delle misure unilaterali tedesche. Di conseguenza, Swiss e Unique hanno presentato quest'inverno le loro domande di revisione.

Altri procedimenti legali

Nella sua risposta all'interpellanza Bürgi (03.3350), il Consiglio federale ha già detto che non possono essere esclusi a priori ulteriori azioni legali.

Dal punto di vista legale, al momento attuale, non servirebbe tuttavia a nulla presentare richieste di risarcimento dei danni. Se non vi sarà un'istanza competente che riconoscerà nelle misure adottate dalla Germania una violazione del diritto internazionale e ne proibirà l'applicazione, è inimmaginabile che la Germania possa essere obbligata, attraverso la via legale, a risarcire i danni.

E anche se fosse riscontrata una violazione del diritto internazionale, non ne deriverebbe automaticamente un diritto per la Svizzera a chiedere un risarcimento dei danni; il diritto internazionale, infatti, non conosce un diritto generale al risarcimento dei danni paragonabile a quello previsto dal diritto nazionale.

Alla luce della situazione descritta, non ci si può neanche attendere che la presentazione di una tale richiesta possa costituire uno strumento per indurre la Germania a rivedere la propria posizione.

Tenuto conto della situazione e della carenza delle risorse a disposizione della Confederazione, non si ritiene opportuno procedere, a titolo preventivo, ai complessi accertamenti necessari in vista di una presentazione di una richiesta di risarcimento dei danni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.