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04.3409 · Interpellanza · 2004-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha saputo di queste scommesse soltanto tramite l'intervento in questione. Per tale motivo è impossibile che abbia potuto dare il proprio consenso. Secondo l'articolo 33 della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51), sono proibiti offerta, senseria e conclusione, esercitate professionalmente, di scommesse relative a corse di cavalli, regate, gare di gioco del calcio e manifestazioni analoghe, nonché l'esercizio di siffatte imprese di scommesse. Un'eccezione a questo divieto è possibile unicamente sul territorio di un Cantone sulla base del diritto cantonale. A livello federale non esistono eccezioni.

L'offerta e l'accettazione di scommesse sono pertanto punibili unicamente se vengono esercitate professionalmente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il carattere professionale è dato soltanto se l'autore agisce per mestiere, ossia se, dai tempi e dai mezzi impiegati dall'autore per la sua attività delittuosa, dalla frequenza delle sue singole azioni in un determinato intervallo temporale nonché dai proventi ricercati e conseguiti, risulta che la sua attività è esercitata a titolo professionale. Inoltre l'autore deve aver commesso l'atto più volte, deve aver agito a fine di lucro e dalle sue azioni si deve dedurre che egli fosse disposto a commettere molti degli atti costitutivi della fattispecie in questione (DTF 119 IV 132).

Sulla base di queste considerazioni appare evidente che il gioco organizzato in seno all'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) in occasione dell'Euro 2004 non può essere considerato scommessa esercitata professionalmente. I collaboratori dell'UFR che hanno partecipato al gioco non si sono quindi resi punibili.

Per quanto attiene all'organizzazione del gioco a scommesse occorre tener presente quanto segue: il gioco è stato proposto soltanto ai circa 400 collaboratori dell'UFR a Wabern. Secondo la direzione dell'Ufficio federale gli organizzatori delle scommesse avrebbero espressamente fatto rilevare che i collaboratori potevano partecipare al gioco esclusivamente durante il loro tempo libero. La puntata ammontava a due franchi: con 60 partecipanti la vincita complessiva era dunque di 120 franchi, ripartiti percentualmente tra i primi otto classificati. Va ammesso a buon diritto che per i partecipanti il gioco rappresentava unicamente un divertimento e un'occasione per discutere di Euro 2004 (evidentemente durante le pause), senza alcun fine di lucro. Il lavoro non ne deve subire alcun danno. Il capo del Dipartimento è tuttavia del parere che tali scommesse non vadano svolte negli Uffici federali e ha informato i direttori degli Uffici federali in tal senso. Ringrazia l'autore dell'interpellanza per l'indicazione.

Risposta del Consiglio federale.