04.3444 · Interpellanza · 2004-09-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Alla domanda 1
La Convenzione di Berna si pone come obiettivo la salvaguardia delle piante e degli animali selvatici con i loro habitat naturali, promuovendo a tal fine una collaborazione a livello transfrontaliero. Pertanto, laddove necessario, la Svizzera e la Germania sono tenute a coordinare le misure intraprese per la protezione degli habitat nelle zone di frontiera ed a collaborare in modo adeguato. Visto il valore regionale/locale dell'habitat interessato dal progetto relativo alla "Zollfreistrasse", tuttavia, in questo caso il coordinamento richiesto dalla Convenzione non è necessario.
Inoltre, a livello nazionale, la Convenzione non è direttamente applicabile alla valutazione di progetti edilizi. Nel diritto svizzero gli obblighi di protezione derivanti da tale accordo internazionale sono disciplinati dall'articolo 78 della Costituzione federale e dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451). Secondo quest'ultima, gli interventi tecnici in habitat degni di protezione sono ammessi, previa ponderazione di tutti gli interessi, se vengono adottati provvedimenti particolari per assicurare la migliore protezione possibile e se si attuano adeguate misure di ripristino o di sostituzione.
Alla domanda 2
Il Consiglio federale conosce ovviamente sia la prassi seguita dagli Stati contraenti e dal Tribunale federale in merito alla Convenzione di Berna sia il ruolo di detta Convenzione per quanto riguarda i due casi menzionati.
Strada nazionale A 5: questo tratto di strada nazionale attraversa l'oggetto protetto d'importanza nazionale n. 102 "Witi" (Cantoni di Soletta e Berna), contemplato dall'ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (RS 922.32). Le condizioni fissate per la costruzione del tunnel dalle autorità federali e cantonali preposte all'approvazione dei piani si basano sulle disposizioni di tale ordinanza.
Edificazione "Augst": per quanto riguarda questa edificazione, il Tribunale federale ha disposto che le competenti autorità di pianificazione del Cantone di Basilea Campagna tenessero conto della protezione dell'habitat del martin pescatore nell'ambito del piano di utilizzazione e nel piano di quartiere del Comune di Augst, in quanto tale specie è "assolutamente protetta" secondo l'allegato II della Convenzione di Berna (DTF 118 Ib 485).
In relazione al permesso di dissodamento, invece, nella sua decisione del 27 giugno 1996, il Tribunale federale ha affermato che il tracciato della "Zollfreistrasse" era già stato definitivamente stabilito con il relativo trattato internazionale del 1977 (considerando E. 3e, pag. 17). Contrariamente agli esempi summenzionati, il Tribunale non ha visto nella realizzazione della "Zollfreistrasse" alcuna violazione della legislazione nazionale o internazionale in materia di protezione della natura.
Alla domanda 3
Il Consiglio federale ritiene che, nel caso del tracciato della "Zollfreistrasse", la Svizzera e la Germania abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Berna.
Alla domanda 4
Secondo il Consiglio federale non è necessario richiedere il parere della commissione competente del Consiglio d'Europa a Strasburgo in quanto non vi è alcuna contraddizione fra la Convenzione di Berna e la realizzazione della "Zollfreistrasse".
Risposta del Consiglio federale.