04.3454 · Mozione · 2004-09-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di abolire la procedura di restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e di ammettere l'olio da riscaldamento come mezzo di propulsione per i veicoli in questione.
Begründung
Giusta l'art. 18 cpv. 2 della legge sugli oli minerali (LIOm; RS 641.61) il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura o la pesca professionale.
La procedura di restituzione è relativamente onerosa e non sempre equa. Il rilevamento dei dati relativi al carburante diesel utilizzato per le macchine agricole inizia presso il comune, prosegue a livello cantonale per poi concludersi alla Confederazione. Le fatture presentate concernenti il carburante servono da punto di riferimento, anche se l'importo della restituzione viene calcolato sulla base del consumo secondo norma, che tiene segnatamente conto delle superfici agricole e non della quantità esatta del carburante utilizzato. All'atto dei controlli dei serbatoi e dei veicoli nelle fattorie si verifica a scandaglio che la propulsione dei veicoli non avvenga mediante olio da riscaldamento. Talvolta tali controlli sfociano in controversie poiché il fornitore non ha pulito con la dovuta attenzione il proprio autocarro.
Con un permesso per l'impiego di olio da riscaldamento con additivi adatti si possono risparmiare ingenti spese amministrative, garantendo un'agevolazione fiscale più equa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dopo la restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e di una parte dell'imposta sugli oli minerali l'aggravio fiscale per i carburanti utilizzati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella pesca professionale ascende a:
- 15,40 ct. al litro per la benzina;
- 17,28 ct. al litro per l'olio diesel.
L'olio da riscaldamento soggiace a un'imposta di 0,3 ct. al litro. È considerato olio da riscaldamento il gasolio destinato al riscaldamento, colorato e marcato (art. 15 cpv. 2 LIOm).
Rispetto ad oggi l'impiego di olio da riscaldamento come carburante comporterebbe una maggiore agevolazione fiscale. I quantitativi di carburante utilizzati dagli agricoltori graverebbero ulteriormente sul bilancio federale con circa 35 milioni di franchi. Per motivi di politica finanziaria occorre rinunciare al provvedimento proposto.
L'imposta è restituita sulla quantità di carburante mediamente utilizzata in condizioni normali per ogni unità di superficie e genere di coltura, tenendo conto delle macchine e dei veicoli impiegati (consumo secondo norma). All'atto della determinazione della norma si prendono in considerazione i lavori nei campi e nei boschi, i lavori rurali, i viaggi tra la fattoria e il campo nonché i trasporti di legname dal bosco alla strada. Per la restituzione nel singolo caso si fa perlopiù capo ai dati archiviati presso la Confederazione per l'esecuzione della legislazione sull'agricoltura; soltanto i dati mancanti vengono rilevati separatamente. Pertanto la procedura non è solo semplice ed efficiente a livello amministrativo, ma anche equa in quanto con il procedimento secondo norma a tutti gli agricoltori viene concessa la stessa restituzione per i medesimi lavori.
In caso di impiego di olio da riscaldamento bisognerebbe vigilare affinché esso venga utilizzato unicamente per le coltivazioni che ne hanno diritto dal punto di vista fiscale (p.es. lavori nei campi). Tali controlli andrebbero effettuati sul posto e comporterebbero un lavoro amministrativo difficile da svolgere nonché un aggravio supplementare indesiderato per gli agricoltori. Poiché siffatti controlli non potrebbero coprire tutti gli impieghi per scopi fruenti di agevolazioni, i singoli agricoltori subirebbero delle ingiustizie.
La situazione giuridica odierna prevede la concessione dell'agevolazione fiscale per la benzina e l'olio diesel. L'olio da riscaldamento potrebbe tuttavia essere utilizzato solo per i veicoli e le macchine con motore diesel. Ammettendo l'olio da riscaldamento, i veicoli e le macchine con motore a benzina risulterebbero svantaggiati. In caso di impiego di olio da riscaldamento come carburante l'agevolazione fiscale per gli agricoltori, i selvicoltori e i pescatori professionali sarebbe quindi meno equa rispetto all'attuale procedura di restituzione.
L'ammissione di olio da riscaldamento come carburante per le macchine e i veicoli degli agricoltori, dei selvicoltori e dei pescatori professionali implicherebbe inoltre che nei summenzionati settori non verrebbero più utilizzati i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili (come ad esempio l'estere metilico di olio di colza). Rispetto all'olio diesel e a quello da riscaldamento, tali carburanti presentano costi di produzione elevati. Con l'agevolazione fiscale supplementare che risulterebbe dall'impiego di olio da riscaldamento come carburante la differenza di prezzo aumenterebbe. L'uso dei carburanti ecologici nell'agricoltura, nella silvicoltura nonché nella pesca professionale sarebbe quindi minacciato.
Inoltre, a tenore dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAtm; RS 814.318.142.1) i requisiti qualitativi per l'olio diesel sono più elevati di quelli posti per l'olio da riscaldamento. Quest'ultimo presenta generalmente un tenore di zolfo superiore a quello del diesel. Impiegando l'olio da riscaldamento come carburante verrebbe dunque immesso più zolfo nell'ambiente. I carburanti contenenti zolfo hanno inoltre un influsso negativo sulle emissioni di ossido di azoto nonché di particelle. Anche dal punto di vista ecologico occorre perciò rinunciare all'impiego di olio da riscaldamento come carburante.
Per eliminare i disavanzi strutturali del bilancio federale, nell'ambito del programma di sgravio 2004 il Consiglio federale propone di abolire le restituzioni dell'imposta sugli oli minerali per i carburanti utilizzati nell'agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca professionale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.