04.3475 · Interpellanza · 2004-09-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Alla luce dell'annunciata abrogazione della circolare del 21 dicembre 2001 e della pubblicazione di una perizia giuridica sul modo in cui vengono prese le decisioni in materia d'asilo, pongo al Consiglio federale le domande seguenti.
1. Nella risposta del 28 maggio 2003 alla mia interpellanza con la quale chiedevo venissero motivate le decisioni sulla regolarizzazione delle persone prive di documenti, il Consiglio federale affermava che, in virtù della circolare del 21 dicembre 2001, "i Cantoni possono notificare casi di rigore personale all'UFR nell'ambito di uno scambio di idee non vincolante, se tali persone adempiono i criteri stabiliti in detta circolare", aggiungendo inoltre che "in seguito l'UFR esamina in via informale e non nell'ambito di un nuovo procedimento amministrativo se può essere concessa l'ammissione provvisoria". Il 9 settembre 2004 Pierre Moor, professore di diritto all'Università di Losanna, ha tuttavia pubblicato una perizia giuridica sui richiedenti l'asilo respinti in cui contesta apertamente tale interpretazione della procedura. A suo dire, l'esame dell'incartamento deve infatti sfociare nell'emanazione di una decisione impugnabile. Il Consiglio federale è disposto a fare sua questa tesi e a rivedere di conseguenza la prassi attuale?
2. Il professor Moor ritiene che, in presenza di nuovi fatti e circostanze, la vigente legge sull'asilo (anche senza tenere conto della suddetta circolare) non escluda il riesame di decisioni di allontanamento passate in giudicato. Tale riesame era ammesso anche dalla circolare del 21 dicembre 2001. L'abrogazione di tale circolare, annunciata il 17 settembre 2004, implica forse che essa verrà rimpiazzata dall'inserimento di norme chiare e identiche nella legge sull'asilo? O bisogna forse supporre che le autorità federali negheranno qualsiasi forma di riesame delle decisioni di allontanamento anche in presenza di nuovi fatti o situazioni? Ciò non è in contrasto con le garanzie procedurali generali di cui all'articolo 29 della Costituzione federale, così come interpretate dal professor Moor?
3. Le condizioni in cui versano, nel nostro Paese, i richiedenti l'asilo respinti o colpiti da una decisione di non entrata nel merito sono ben note. Alla luce di tale situazione, il Consiglio federale non ritiene forse che l'abrogazione della circolare summenzionata e l'interpretazione restrittiva della legge sull'asilo produrranno una situazione inaccettabile dal profilo umanitario e indegna di una società civile? È ammissibile che venga negato a vita un qualsivoglia statuto giuridico ai richiedenti l'asilo il cui allontanamento non è stato eseguito e che si sono integrati nella nostra società? Non vi è il rischio di incorrere in una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale garantisce a ognuno (tanto sul piano amministrativo, quanto su quello giudiziario) il riesame della situazione di fatto creata da una decisione?
Stellungnahme des Bundesrates
Normativa legale vigente
Nell'ambito del diritto d'asilo vige il principio del carattere esclusivo della procedura. Durante una procedura d'asilo pendente, e fino alla partenza in seguito a una decisione passata in giudicato, non può essere rilasciato alcun permesso di dimora basato sulla legislazione in materia di stranieri, a meno che non sussista un diritto all'ottenimento di un simile permesso (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Menétrey-Savary: Regolarizzazione degli stranieri privi di documenti: motivare le decisioni, 03.3150).
Un'ammissione provvisoria può essere ordinata in casi di rigore personale grave se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo (art. 44 cpv. 3 LAsi). In una decisione di principio (GAAC 66.31), la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha ritenuto che vi è un caso di rigore personale grave unicamente se non è ancora stata pronunciata una decisione passata in giudicato concernente l'asilo, l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento. È escluso fin dall'inizio un esame successivo nell'ambito di una procedura straordinaria, in particolare in seguito a una domanda di riesame nella quale viene fatto valere un mutamento determinante della situazione di fatto.
Ad domanda 1 (eccezioni giustificate da situazioni particolari)
In situazioni particolari, anche le persone nel settore dell'asilo colpite da una decisione di allontanamento passata in giudicato potevano, in via eccezionale, beneficiare di un'ammissione provvisoria per ragioni umanitarie.
Con la circolare del 21 dicembre 2001 menzionata nell'interpellanza, l'ex capo del DFGP, d'intesa con la Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP), ha cercato di risolvere in modo pragmatico il problema dei casi di rigore personale, anche in relazione alle persone colpite da una decisione negativa in materia d'asilo e presenti illegalmente in Svizzera. Questa soluzione speciale e provvisoria non poggiava su alcuna base legale esplicita. La circolare applicabile alle persone nel settore dell'asilo presenti illegalmente è stata nel frattempo abrogata e sostituita dalla circolare del 17 settembre 2004.
Se l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), sulla base delle informazioni ricevute, riteneva che non fossero realizzati i presupposti per ordinare in via eccezionale un'ammissione provvisoria, lo comunicava al Cantone che gli aveva fornito le informazioni. Secondo la perizia citata nell'interpellanza, tali comunicazioni avrebbero in linea di principio dovuto rivestire la forma di decisioni impugnabili. La legittimità della prassi dell'UFR è stata esaminata dal competente Servizio giuridico del DFGP nell'ambito di procedure ricorsuali (art. 105 cpv. 4). Il Servizio giuridico del DFGP, anche in base alla perizia, è giunto alla conclusione che la comunicazione da parte dell'UFR non costituiva l'avvio di una nuova procedura amministrativa. Ciò corrisponde a quanto rilevato dal Consiglio federale in risposta alla citata interpellanza Menétrey-Savary. La stessa prassi è stata seguita pure nell'ambito dell'Azione umanitaria 2000 (cfr. in merito la circolare del 14 marzo 2000).
Il Consiglio federale è cosciente del fatto che non vi sia unanimità sulla natura giuridica delle comunicazioni dell'UFR e sulle questioni di diritto procedurale che ne derivano. Tuttavia, in considerazione dell'abrogazione della circolare, della prassi attuale e dall'esiguo numero di casi pendenti, non vi è al momento la necessità di operare cambiamenti.
Ad domande 2 e 3 (conclusioni)
La politica migratoria della Confederazione può essere credibile soltanto se le decisioni emanate in conformità con la legge vengono effettivamente eseguite. Procedure semplici ed esecuzione coerente sono i presupposti necessari per evitare che a lungo termine le disposizioni elvetiche in materia di immigrazione siano eluse, per mezzo di soggiorni illegali o con il sistematico susseguirsi di domande e ricorsi.
Per questo motivo, la vigente legge sull'asilo e la sua attuale revisione parziale non prevedono alcuna possibilità di presentare domande successive per casi di rigore dopo la conclusione definitiva della procedura d'asilo.
Risposta del Consiglio federale.