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04.3504 · Mozione · 2004-10-05

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 15 capoverso 5bis della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) è entrato in vigore il 1° agosto 2004. In virtù di questo nuovo articolo, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni di cui all'articolo 14 LSCPT (nome, indirizzo, ev. professione) anche per le persone che si sono allacciate alla telefonia mobile senza sottoscrivere un abbonamento.

Lo scopo perseguito con l'articolo di legge sulle carte prepagate è quello di stabilire un collegamento tra le persone e i numeri telefonici. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter risalire al titolare di ciascun numero di telefono. Ciò permette una parità di trattamento fra clienti che non hanno sottoscritto un abbonamento e clienti che ne hanno sottoscritto uno, sia nella telefonia fissa che nella telefonia mobile. Tuttavia, né nel caso di un abbonamento né in quello delle carte prepagate si può evitare che l'apparecchio fisso o mobile sia utilizzato, oltre che dal suo proprietario, anche da altre persone.

Il Codice penale prevede già la possibilità di citare in giudizio terzi per reati commessi con l'ausilio di cellulari con carte prepagate e acquisite al posto di altri, per esempio per favoreggiamento, o quando le condizioni del Codice civile sono adempiute in materia di partecipazione o complicità in un reato. In questo contesto occorre informare la persona che ha trasmesso a terzi la carta prepagata dell'eventualità di un'utilizzazione della medesima a fini delittuosi; inoltre, è necessario poter dimostrare che tale persona abbia potuto almeno farsi un'idea del tipo di reato che potrebbe essere commesso.

Nelle sue risposte rispettivamente del 3 dicembre 2004 all'interrogazione Schlüer e del 23 febbraio 2005 all'interpellanza Reimann, il Consiglio federale ha dichiarato di voler esaminare in un primo tempo, in collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, se sia il caso d'integrare in tutti i moduli per la registrazione un'osservazione secondo la quale chi trasmette a terzi una carta prepagata può essere punito. Allo stesso tempo sono state annunciate ulteriori misure intese a chiarire in che modo potrebbe essere ottimizzata la registrazione delle carte prepagate.

Gli accertamenti si sono nel frattempo conclusi e hanno portato all'adozione dei seguenti provvedimenti:

Nei moduli per la registrazione e nei manuali d'istruzione destinati ai clienti di carte prepagate è stata aggiunta l'osservazione di cui sopra; ciò permette di migliorare l'informazione dei clienti.

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono stati incaricati di dare ai loro commercianti e al personale di vendita chiare istruzioni in merito alla registrazione: in particolare, in caso d'indirizzi palesemente falsi, essi devono rifiutarsi di procedere alla registrazione.

Il Servizio per compiti speciali (SCS) è stato incaricato di istituire un sistema di assicurazione della qualità in materia di registrazione degli indirizzi. A tal fine esso deve poter contare sulla collaborazione delle autorità incaricate del perseguimento penale, che sono in grado di notificare immediatamente al Servizio gli indirizzi chiaramente falsi o incompleti.

Per la fine del 2005 è atteso un rapporto, da parte dell'SCS e dei fornitori di servizi di telecomunicazione, sui risultati raggiunti con un'istruzione più efficace dei commercianti e del personale di vendita.

Nel caso in cui questi provvedimenti non portassero a un miglioramento sostanziale della situazione, occorrerà esaminare se sia necessario e opportuno procedere ad adeguamenti di legge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.