04.3529 · Interpellanza · 2004-10-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dal 1° gennaio 2003, la Confederazione è competente in materia di vigilanza sugli uffici di collocamento in vista di adozione. Secondo l'articolo 6 della vecchia ordinanza sull'adozione e conformemente alla Convenzione dell'Aia sulle adozioni, Confederazione e Cantoni sono garanti dell'affidabilità e della serietà degli uffici di collocamento che figurano sulla lista. Dal 1° gennaio 2003 la Confederazione è responsabile della concessione dell'autorizzazione agli uffici di collocamento, incombenza che in precedenza spettava ai Cantoni. I competenti servizi sociali regionali rilasciano la lista degli uffici di collocamento riconosciuti ai genitori desiderosi di adottare, fornendo nel contempo una garanzia. I genitori che desiderano adottare e ai quali sta a cuore il bene del bambino fanno affidamento sulla lista degli uffici di collocamento svizzeri titolari di un'autorizzazione, lista che viene controllata dalle autorità.
In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. in base a quali criteri la Confederazione rilascia o ritira un'autorizzazione?
2. Cosa garantisce concretamente l'autorizzazione dell'ufficio di collocamento rilasciata dall'autorità?
3. Il Consiglio federale è a conoscenza delle pratiche discutibili condotte da RomAdopt?
4. RomAdopt dispone tuttora di un'autorizzazione? In caso contrario, da quando ne è sprovvisto?
5. RomAdopt figura sempre nella lista uffciale degli uffici di collocamento?
6. Secondo informazioni fornite da RomAdopt, il 1° gennaio 2005 in Romania entrerà in vigore una nuova legge che impedirà l'adozione di bambini rumeni da parte di genitori non rumeni. Tale legge non contiene disposizioni di diritto transitorio. Secondo il Consiglio federale, quali possibilità hanno i genitori svizzeri di adottare i bambini rumeni che sono già stati attribuiti nel corso di questi ultimi anni?
7. Il Consiglio federale è disposto ad adoperarsi per indennizare le coppie che, dopo aver versato somme ingenti a RomAdopt, sono state manifestamente truffate e non hanno mai ricevuto un bambino in adozione?
8. Quali agevolazioni amministrative e finanziarie sono previste dalle autorità svizzere, in favore delle coppie di genitori danneggiati da RomAdopt che intendono avviare una nuova procedura d'adozione in un altro Stato?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo preambolo, la Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale prevede che le adozioni internazionali possono "offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato d'origine". Nel preambolo si sottolinea inoltre la "necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori".
Dall'ottobre 2001 la Romania ha decretato una moratoria relativa alle adozioni internazionali, con la possibilità di prevedere eccezioni. Dal 5 febbraio 2004 non sono più possibili eccezioni alla moratoria. La nuova legge rumena sull'adozione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2005, permetterà adozioni internazionali unicamente da parte dei nonni del bimbo residenti all'estero. La Romania ha in tal modo pronunciato un divieto di fatto delle adozioni internazionali.
L'attività degli uffici di collocamento in Svizzera è sottoposta alla concessione di un'autorizzazione da parte delle autorità. La base giuridica è costituita dall'ordinanza del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d'adozione (OCAdo). Chi intende collocare in Svizzera adottandi provenienti dall'estero deve comprovare sufficienti conoscenze del Paese d'origine dell'adottando, deve garantirne la consulenza, l'assistenza e l'accompagnamento e deve impegnarsi a svolgere la propria attività nell'interesse superiore dell'adottando.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Convenzione dell'Aia sulle adozioni, in seno all'UFG è stata istituita un'Autorità centrale preposta alle adozioni internazionali (Servizio di protezione internazionale di minori), che funge anche da autorità di vigilanza e che concede le autorizzazioni agli intermediari in ambito di adozioni. Fino al 31 dicembre 2002 tale ambito era ancora di competenza dei Cantoni. Secondo l'articolo 12c del Titolo finale del CC, le autorizzazioni rilasciate dall'autorità cantonale di vigilanza restano valide sino alla loro scadenza. L'autorizzazione rilasciata il 12 settembre 2001 dall'Autorità di vigilanza del Cantone di Argovia in favore di RomAdopt era valida fino al 31 dicembre 2003. Il 2 aprile 2004 RomAdopt ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione: sulla base della moratoria rumena in materia di adozione, l'Autorità di vigilanza della Confederazione ha congelato la domanda almeno fino all'inizio del 2005.
Per quel che concerne le risposte alle singole domande:
1. sono determinanti in particolare gli articoli 5 e 6 OCAdo.
2. L'autorità di vigilanza esamina che le condizioni dell'OCAdo siano rispettate. I genitori o le persone singole interessati all'adozione non possono avere una vera e propria garanzia di ottenere un bambino in adozione.
3. Il Consiglio federale è a conoscenza di supposte attività discutibili svolte da RomAdopt. I fatti sono stati constatati in occasione dell'esame della richiesta di RomAdopt volta a ottenere l'autorizzazione di occuparsi di collocamenti in Svizzera; tale richiesta è tuttora pendente ed è stata sospesa.
4. Dal 1° gennaio 2004 RomAdopt non dispone più di un'autorizzazione.
5. No.
6. Il Consiglio federale ritiene che vi siano scarse possibilità. Malgrado i tentativi di pressioni politiche da parte di diversi Paesi europei e degli Stati Uniti, finora le autorità rumene non hanno liberato alcun bambino.
7. No.
8. Le procedure d'adozione, e in particolare gli accertamenti dell'idoneità e le relative autorizzazioni per l'adozione (autorizzazioni provvisorie per l'accoglimento di un affiliando) sono di competenza dei Cantoni e prevedono talvolta agevolazioni finanziarie o amministrative in caso di seconda domanda o di cambiamento di Stato. Nella maggior parte dei casi, le agevolazioni dipendono dal periodo a cui risalgono gli accertamenti e dall'attualità dei risultati ottenuti.
Risposta del Consiglio federale.