04.3536 · Interpellanza · 2004-10-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È cosciente del fatto che l'operato dei servizi dell'imposta preventiva provoca un'inutile burocrazia sia per i contribuenti sia per l'amministrazione?
2. È disposto a favorire il principio dell'autodichiarazione, tuttora valido, anche nel settore del rimborso dell'imposta preventiva e a rinunciare a un controllo a tappeto?
Begründung
Le persone fisiche fanno (di regola) valere il loro diritto al rimborso dell'imposta preventiva in occasione dell'ordinaria dichiarazione annuale delle imposte sul reddito e sulla sostanza. A questo fine utilizzano l'Elenco dei titoli. L'intera procedura si basa sul principio dell'autodichiarazione fatta da contribuenti maggiorenni e onesti, che prevede una tassazione rispettivamente controlli per campionatura.
Di recente si è constatato che i servizi cantonali incaricati dell'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva dovranno presto esigere e conservare, per ogni posizione della domanda di rimborso dell'imposta preventiva e indipendentemente dall'importo in questione, una terza pezza giustificativa sotto forma di attestazione nella quale figurino gli interessi e il capitale.
Da informazioni raccolte presso i servizi competenti è emerso che questa prassi si baserebbe sulle istruzioni emanate dagli ispettori federali rispettivamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Stellungnahme des Bundesrates
Le persone fisiche devono presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva alle autorità fiscali cantonali (cfr. art. 30 cpv. 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva; LIP). Con l'istanza di rimborso esse devono inoltre presentare spontaneamente per le singole posizioni un'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta di cui è chiesto il rimborso (cfr. art 68 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 della legge federale su l'imposta preventiva). Questo vale in particolare per le vincite a lotterie. Alcuni Cantoni vanno però oltre e, conformemente alle indicazioni contenute nei loro elenchi dei titoli, esigono che per tutte le voci vengano presentati i giustificativi. Occorre comunque evidenziare che nella prassi, in mancanza di alcuni giustificativi, questi Cantoni perseverano nella richiesta di trasmissione successiva di giustificativi solo se questi sono indispensabili per i controlli. Lo scopo è di evitare rimborsi indebiti o ripetuti.
Nella maggioranza dei Cantoni non viene richiesta sin dall'inizio la totalità dei giustificativi; questi occorrono solo per determinate categorie di reddito, in particolare per i collocamenti a termine, le obbligazioni di cassa in caso di nuova sottoscrizione, conversione o rimborso oppure per le azioni non quotate in borsa. Secondo questa prassi, in occasione dei controlli della domanda di rimborso, i Cantoni devono richiedere i giustificativi necessari a tale scopo, specialmente laddove le indicazioni nell'Elenco dei titoli siano poco chiare o dubbie. In Svizzera, nel 2003 sono stati rimborsati a persone fisiche 4 miliardi a titolo di imposta preventiva. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) effettua dei controlli per campionatura. È dunque anche nell'interesse del contribuente non dover presentare, a seguito dei controlli dell'AFC, giustificativi molti anni dopo la domanda di rimborso. Nel caso di rimborsi indebiti, la Confederazione ha infatti un diritto di restituzione nei confronti del Cantone interessato. Qualora non ne sia già in possesso, il Cantone esige quindi i giustificativi dal contribuente.
Riassumendo bisogna ribadire che la presentazione di giustificativi è necessaria per il controllo delle domande di rimborso. In generale non è sufficiente fondarsi esclusivamente sull'autodichiarazione del contribuente.
Risposta del Consiglio federale.