04.3537 · Mozione · 2004-10-06
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di prendere a livello internazionale tutti i provvedimenti volti a modificare e ad applicare severamente il diritto del mare in modo tale che la responsabilità in caso di inquinamento del mare, dei fondali marini o delle coste sia assunta obiettivamente e solidalmente dal proprietario della nave, dall'armatore (nel caso in cui non coincida con il proprietario), dal noleggiatore (nel caso in cui non coincida con i due precedenti), dalla persona che è o è stata proprietaria giuridica o economica del carico tra il suo caricamento a bordo e il verificarsi dell'inquinamento, nonché da tutti i Paesi dei quali la nave responsabile dell'inquinamento batte o ha battuto bandiera tra i due momenti citati; è fatto salvo il ricorso interno tra i responsabili obiettivi e solidali, proporzionalmente alle loro eventuali colpe rispettive.
Begründung
Torrey Canon, Amoco Cadiz, Exxon Valdez, Erika, Prestige sono soltanto i casi più noti di una lunga serie di navi tristemente famose per aver causato un forte inquinamento degli oceani e delle coste e distrutto l'ambiente e l'economia di regioni intere e della loro popolazione. Inoltre la situazione è aggravata quotidianamente da degassamenti illegali, che contribuiscono in larga misura a far morire lentamente l'ambiente marino. La Svizzera ha anch'essa una responsabilità politica per il fatto che questa situazione non sia ancora stata risolta, poiché ha posseduto per molto tempo una flotta d'alto mare e soprattutto perché partecipa spesso al finanziamento di carichi per mezzo di società fittizie. È importante che tutti gli attori della lunga catena delle responsabilità assumano la responsabilità giuridica primaria dei danni, piccoli o grandi, risultanti dal trasporto di materie pericolose per mare quando si verifica un incidente; in caso contrario, si favoriscono non soltanto gli attacchi all'ambiente ma anche i comportamenti meno rispettosi, il che costituisce una distorsione inaccettabile della concorrenza, segnatamente a detrimento dei Paesi che si sono dotati di una legislazione adeguata e che la applicano.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'inquinamento dei mari causato da fuoriuscite di idrocarburi o di prodotti chimici, dallo scarico in mare di rifiuti e residui diversi, dalle sostanze tossiche utilizzate per trattare gli scafi delle navi, dalla demolizione di relitti di navi senza alcun riguardo per l'ambiente nonché dal versamento in mare di acque di scarico ha assunto proporzioni allarmanti. Cosciente di questo problema, l'Organizzazione marittima internazionale (OMI), organizzazione specializzata dell'ONU con sede a Londra, ha rivolto un'attenzione crescente alla protezione dell'ambiente marino in questi ultimi anni. È infatti vitale preservare gli ecosistemi degli oceani, non soltanto per gli Stati costieri, bensì per tutta l'umanità. Come ha già fatto in altre occasioni, il Consiglio federale sottolinea che sostiene la definizione di provvedimenti efficaci a livello internazionale. La Svizzera continua a impegnarsi in favore di regole severe in materia di protezione dell'ambiente e di responsabilità civile nonché di un'applicazione rigorosa del principio "chi inquina paga". Persegue pertanto una politica di rafforzamento degli strumenti internazionali di protezione dell'ambiente (cfr. la motivazione dell'iniziativa parlamentare Teuscher - Sicurezza del trasporto di petrolio via mare, 03.404 n).
Secondo la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, strumento elaborato sotto l'egida dell'ONU al quale la Svizzera ha aderito nel 1988, il proprietario della nave ha la responsabilità giuridica e civile dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi. Questa norma, che stabilisce in modo chiaro la responsabilità, è volta a evitare che le persone lese debbano avviare procedure lunghe e costose contro le diverse parti coinvolte in un trasporto marittimo. Il proprietario della nave può, da parte sua, rivalersi contro le altre persone implicate (armatore, noleggiatore, capitano, ecc.). Nella versione del 1992, la Convenzione limita la responsabilità a 59,7 milioni di diritti speciali di prelievo (pari a circa 120 milioni di franchi). In previsione di sinistri il cui ammontare superi detto tetto, la comunità internazionale ha creato il Fondo internazionale di indennizzo per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (FIPOL). Si tratta di un'organizzazione internazionale indipendente con sede a Londra. Nonostante non abbia regioni costiere, la Svizzera partecipa al finanziamento del Fondo poiché tutte le importazioni di idrocarburi sono tassate alla fonte dagli Stati di transito. L'indennizzo massimo che il Fondo è autorizzato a versare è di 200 milioni di diritti speciali di prelievo (pari a circa 400 milioni di franchi).
Gli Stati dei quali le navi battono bandiera devono vegliare al rispetto delle legislazioni nazionale e internazionale sulla navigazione marittima mentre gli Stati che hanno dei porti devono garantire che le navi che vi attraccano adempiano le norme di sicurezza. Nel 2004 le prescrizioni in materia di controlli portuali sono state rese più rigide. Malgrado questi sforzi, l'applicazione delle disposizioni in vigore resta lacunosa. In particolare vi sono ancora molti Stati che accordano bandiere "di compiacenza" a scapito della sicurezza della navigazione e della protezione dell'ambiente marino. Molte convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione dell'ONU del 1982 sul diritto del mare, esigono che lo Stato di immatricolazione assuma effettivamente l'autorità sulla nave e la responsabilità del controllo. Il Consiglio federale ha recentemente raccomandato l'adozione della mozione Wyss (M 02.3786) che chiedeva la ratifica della Convenzione dell'ONU sul diritto del mare. Ha pertanto l'intenzione, per quanto possibile, di sottoporre detta Convenzione al Parlamento prima della fine della legislature. La Convenzione sul diritto del mare contiene un intero capitolo consacrato alla protezione dell'ambiente marino ed ha aperto in tal modo la via all'adozione di altri trattati internazionali destinati a preservare l'ecosistema dei mari e degli oceani. Nel 1996 essa ha inoltre funto da quadro per l'istituzione del Tribunale internazionale del diritto del mare. Ratificando la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare la Svizzera riconoscerà la giurisdizione di questo Tribunale e aderirà in tal modo a un nuovo meccanismo di composizione delle controversie, comprese quelle relative all'inquinamento del mare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, poiché le questioni di responsabilità in caso di danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi sono già ampiamente disciplinate sul piano internazionale. Nell'ambito dell'OMI la Svizzera ha inoltre sostenuto attivamente la proposta degli Stati dell'Unione europea di sostituire le petroliere a scafo unico con quelle a doppio scafo al fine di aumentare la sicurezza dei trasporti di idrocarburi. Ha inoltre sostenuto le iniziativa volte ad adeguare i limiti di responsabilità riconosciuti a livello internazionale. Nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, il nostro Paese si impegna in favore di una protezione efficace dell'ambiente marino. Veglia inoltre affinché le navi battenti bandiera svizzera si conformino a norme antinquinamento molto severe.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.