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Procedura di naturalizzazione. Accesso al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

04.3551 · Mozione · 2004-10-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito delle procedure di naturalizzazione, il Consiglio federale è incaricato di permettere ai servizi cantonali competenti di accedere, oltre alle informazioni trasmesse attualmente da Vostra (casellario giudiziale informatizzato), anche ai dati seguenti:

a. motivo dell'eventuale condanna;

b. estratto delle condanne cancellate;

c. conferma di un'azione penale in corso.

Begründung

I servizi cantonali competenti in materia di naturalizzazioni hanno accesso a Vostra e possono controllare se un candidato ha un casellario giudiziale.

Possono sapere se un candidato è stato oggetto di una o più condanne, ma non hanno la possibilità di rilevare:

- il motivo della condanna;

- le condanne cancellate;

- l'esistenza di inchieste in corso.

I servizi competenti possono semplicemente rilevare l'esistenza di una o più iscrizioni, e chiedere quindi alla persona interessata di produrre un estratto del suo casellario giudiziale. Tuttavia, l'estratto non fa menzione delle condanne cancellate o delle inchieste in corso.

Queste osservazioni valgono anche per l'Imes, che ha accesso a Vostra e che lo consulta prima di concedere l'autorizzazione federale di naturalizzazione o di emanare la decisione di naturalizzazione agevolata per il coniuge straniero di un cittadino svizzero.

Nei cantoni in cui le naturalizzazioni fanno parte di un servizio "stato civile e stranieri" come nel cantone del Vallese, i collaboratori possono controllare già negli incarti se vi è una condanna precedente o un'inchiesta in corso. Non è il caso dei cantoni in cui i due servizi sono distinti.

In ogni caso, le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazioni non dispongono di informazioni relative a eventuali inchieste in corso in altri Cantoni.

In seguito, l'Imes trasmette automaticamente tutti gli incarti al BAP (Fedpol) per un controllo di sicurezza interno, ma è a monte che mancano le informazioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'accesso ai dati contenuti nel casellario giudiziale è autorizzato in funzione della categoria di dati. Si distinguono le "condanne penali" e i "dati afferenti a procedure penali in corso". In caso di condanne, occorre distinguere tra iscrizioni "aperte" o "cancellate". A seconda del reato, la cancellazione di un'iscrizione dal casellario giudiziale avviene dopo un periodo di tempo determinato, e ha come conseguenza che l'informazione (anche se fisicamente ancora presente) non può più essere comunicata a tutte le autorità autorizzate all'accesso.

In base a una prassi pluriennale nell'ambito del casellario giudiziale, l'autorità federale preposta alla naturalizzazione (Ufficio federale delle migrazioni, UFM) ha un accesso on line a ogni "iscrizione aperta" e a tutti i dati relativi a procedimenti penali pendenti. Le competenti autorità cantonali hanno invece accesso alle iscrizioni aperte soltanto previa richiesta scritta, mentre non possono ottenere informazioni relative a procedimenti penali pendenti.

La vigente normativa in materia di casellario giudiziale tiene già conto di ciò che viene chiesto nella mozione, ossia che le autorità preposte alle naturalizzazioni possano venire a conoscenza del motivo di una condanna o di un procedimento penale. In effetti, l'autorità che ha accesso ai dati Vostra può in ogni momento rilevare in modo chiaro quali reati vengono contestati all'interessato.

La mozione chiede inoltre che tutte le autorità preposte alle naturalizzazioni abbiano accesso alle iscrizioni cancellate. Questa esigenza sarà soddisfatta con l'entrata in vigore della nuova Parte generale del Codice penale, che non prevede più la cancellazione delle iscrizioni. Ogni autorità abilitata a interrogare Vostra avrà accesso a tutte le condanne registrate.

L'accesso delle autorità cantonali preposte alle naturalizzazioni a dati relativi a procedimenti in corso è invece una richiesta giustificata. Tale accesso dovrebbe essere reso possibile da una pertinente modifica del Codice penale. Se l'autorità preposta alla naturalizzazione è a conoscenza di un procedimento penale pendente, può evitare un inutile dispendio amministrativo chiedendo al candidato di acconsentire alla sospensione della procedura di naturalizzazione fino alla conclusione del processo penale. Di regola, in un simile caso il candidato ritira comunque la domanda di sua spontanea volontà. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le autorità preposte alla naturalizzazione non violano la presunzione d'innocenza se, in caso di procedimento penale pendente, rifiutano una naturalizzazione sulla base dei dubbi legati al comportamento legale del candidato, tanto più che quest'ultimo può sempre presentare una nuova domanda di naturalizzazione. La sospensione (o addirittura il rifiuto provvisorio) della naturalizzazione da parte delle autorità cantonali permetterebbe di sgravare in modo corrispondente anche le autorità della Confederazione, evitando di accumulare i casi problematici in sospeso presso l'UFM. Occorre inoltre tener conto del fatto che tra il permesso di naturalizzazione della Confederazione e la decisione cantonale di naturalizzazione trascorrono spesso vari mesi. Se un procedimento penale contro una persona viene avviato dopo l'esame da parte dell'UFM, esiste attualmente il rischio che la persona indagata venga naturalizzata senza venire a conoscenza della successiva condanna.

Per questi motivi, tutte le autorità preposte alle naturalizzazioni dovrebbero in futuro disporre di un accesso completo online a Vostra. Con una modifica in questo senso del Codice penale sarebbe altresì possibile creare la base legale formale che permetterebbe all'UFM di accedere ai dati concernenti i procedimenti penali pendenti.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.