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04.3552 · Mozione · 2004-10-07

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza delle scuole private, sia sul piano economico, sia su quello della politica dell'istruzione. Si è inoltre opposto risolutamente e a più riprese alle prassi sleali di alcuni istituti privati poco seri. Nel contempo, si è sempre rifiutato di creare a livello federale una base legale specifica per le scuole private. Questa posizione resta invariata.

L'accesso al mercato da parte degli offerenti privati di corsi di formazione rientra principalmente nella sfera di competenza dei Cantoni e gode della tutela di diversi diritti fondamentali, tra cui in particolare quello della libertà economica. Spetta quindi ai Cantoni la decisione di subordinare una scuola privata ad autorizzazione e di vincolarla all'adempimento di certi standard, anche qualitativi.

In Svizzera esistono istituti privati a tutti i livelli del sistema educativo; la richiesta degli operatori privati di sottoporre, su base facoltativa, la qualità della loro offerta formativa all'esame di un organo statale risulta comprensibile ed è già parzialmente soddisfatta o sta per esserlo.

All'inizio del 2005 è prevista l'entrata in vigore dell'ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. Essa prevede che singoli corsi di formazione, anche in lingua inglese, possano essere riconosciuti dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Questa possibilità è aperta anche agli operatori privati. Le scuole specializzate superiori, i cui cicli di formazione sono riconosciuti dalla Confederazione, possono rilasciare un titolo riconosciuto a livello statale. Il riconoscimento dei cicli di formazione è facoltativo.

Per quanto concerne le scuole universitarie professionali (SUP), gli istituti privati hanno la possibilità di presentare una domanda per essere autorizzate quali SUP indipendenti. Con questa autorizzazione e con il riconoscimento dei corsi di formazione, le SUP di diritto privato hanno la possibilità di rilasciare diplomi riconosciuti dalla Confederazione. La legge sulle scuole universitarie professionali prevede l'inglese come lingua d'insegnamento. Il rilascio di titoli di studio di scuole universitarie professionali è consentito esclusivamente alle scuole universitarie professionali cantonali e a quelle autorizzate dalla Confederazione.

Nel settore universitario, l'accreditamento delle istituzioni universitarie di diritto pubblico o privato spetta alla Conferenza universitaria svizzera (CUS). A questo scopo la Confederazione e i Cantoni universitari hanno istituito un organo indipendente. L'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) esamina le domande sulla base delle direttive concernenti l'accreditamento nel settore delle scuole universitarie e presenta una proposta alla Conferenza universitaria. L'accreditamento equivale a un marchio di qualità, non influisce però in alcun modo sul diritto alle sovvenzioni. Per quanto concerne gli istituti che, per i programmi di studio proposti o per le condizioni di ammissione, non possono rientrare né nel settore universitario né in quello delle scuole universitarie professionali, il Consiglio federale è disposto a esaminare se la procedura di accreditamento può essere svolta dall'OAQ. Si tratterà di valutare, d'intesa con la Conferenza universitaria svizzera e con l'OAQ, in base a quali presupposti, procedure e competenze si potranno accreditare gli istituti e i corsi di formazione, in particolare nel settore della gestione alberghiera a livello universitario.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.