04.3579 · Interpellanza · 2004-10-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 1997, in occasione dell'emanazione della legge sul riciclaggio di denaro, la concessione di crediti è stata considerata intermediazione finanziaria che deve essere assoggettata alla legge. Nella prima pubblicazione del 24 marzo 2003 l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio incaricata dell'esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro ha precisato la sua prassi relativa all'assoggettamento delle operazioni di credito. Le esperienze raccolte con l'attuazione di tale prassi nell'ambito dei crediti di azionisti ha indotto l'Autorità di controllo a pubblicare il 4 agosto 2004 una precisazione relativa alla sua prassi in cui viene esattamente spiegato a quali condizioni i rapporti di credito tra azionisti e le società di cui essi detengono la maggioranza possano essere escluse dall'assoggettamento alla legge. Pertanto, con questa pubblicazione l'obbligo di assoggettamento non è stato esteso, bensì consapevolmente limitato e di conseguenza il numero di persone e di imprese sottoposte alla legge non è superiore ma è stato ridotto rispetto alla vecchia prassi.
1. Non esistono rilevazioni statistiche sul numero complessivo di rapporti di credito privati e commerciali in Svizzera. Nemmeno una stretta collaborazione con le principali associazioni dell'economia ha permesso all'Autorità di controllo di ottenere dati rilevanti in questo ambito. Con la nuova interpretazione nel settore dei crediti di azionisti è stato ridotto il numero delle persone assoggettate alla LRD.
2. A livello internazionale l'attività creditizia è in generale considerata intermediazione finanziaria che deve essere sottoposta a una regolamentazione volta alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Inserendo l'attività creditizia nel catalogo delle attività assoggettate alla legge sul riciclaggio di denaro, il legislatore svizzero nel 1997 ha seguito le direttive internazionali.
Riguardo alla definizione del carattere professionale di un'attività non vi sono direttive o esempi internazionali. Nonostante l'ordinanza emanata nel 2002 dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario in generale abbia dato buoni risultati nel settore classico della gestione patrimoniale e dell'attività fiduciaria, attualmente questo testo è oggetto d'esame nell'intento di definire il carattere professionale di un'attività esercitata in altri settori, in particolare delle operazioni di credito e di rendere tale definizione conforme alle esigenze dell'economia.
3. Con la legge sul riciclaggio di denaro sono state accordate all'Autorità di controllo le competenze di concretizzare la legge. Nella sua attività di concretizzazione dell'obbligo di assoggettamento che rientra nel suo settore di competenze, l'Autorità di controllo si muove sempre all'interno dei limiti previsti dalla legge. Le persone interessate hanno sempre la possibilità di chiedere una verifica delle decisioni emanate dall'Autorità di controllo attraverso i rimedi giuridici. Ciononostante, finora è stato fatto un parco uso di questa possibilità.
4. Il metodo più ragionevole per lottare contro il riciclaggio di denaro è dato dalla prevenzione, ad esempio preparando un dispositivo che renda impossibile il riciclaggio di denaro oppure un sistema che permetta di riconoscere con ampio anticipo i rischi di riciclaggio di denaro. A tale scopo sono necessari, da un lato, severe disposizioni che rendono la piazza finanziaria Svizzera ostile alle transazioni illegali e, dall'altro, intermediari finanziari sensibilizzati nei riguardi della lotta contro il riciclaggio di denaro. Nel quadro della prevista revisione della legge volta ad attuare le raccomandazioni del GAFI, il Consiglio federale, unitamente alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro, analizzerà con spirito critico le misure necessarie, prefiggendosi un'adeguata attuazione che tenga conto non solo dell'utilità auspicata ma anche dell'onere necessario a raggiungere tale scopo e del carico che ne risulterà per l'economia.
Risposta del Consiglio federale.