04.3600 · Mozione · 2004-10-08
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento la seguente modifica dell'articolo 16 LIFD (legge federale sull'imposta federale diretta):
capoverso 4 (nuovo)
"Gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di partecipazioni della sostanza privata sono esenti da imposta in particolare anche se
a) attraverso l'alienazione, le partecipazioni passano alla sostanza commerciale,
b) l'acquirente finanzia il prezzo d'acquisto in parte o totalmente con fondi di terzi, e
c) al momento dell'alienazione si può presumere che l'acquirente può remunerare a un tasso usuale il capitale di terzi con il ricavo realizzato con le partecipazioni acquistate e ammortizzarlo nell'arco di al massimo 12 anni."
Begründung
Conformemente all'articolo 16 LIFD, gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sussiste tuttavia una riserva di abuso di diritto. Nel corso degli anni, sia l'Amministrazione federale delle contribuzioni sia le amministrazioni cantonali hanno fortemente ampliato, grazie all'appoggio del Tribunale federale, le fattispecie di abuso del diritto. In una recente sentenza il Tribunale federale ha accettato l'imposizione decisa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni dell'utile in capitale che un imprenditore ha aveva alienando azioni della sua impresa facenti parte della propria sostanza privata a una società (holding) fondata a tale scopo da una sua erede. La particolarità della transazione: l'alienante aveva lasciato una parte del prezzo di acquisto sotto forma di prestito; quest'ultimo avrebbe dovuto essere ammortizzato nel corso degli anni successivi nella misura dei dividendi che l'esercizio operativo avrebbe versato alla holding. Se gli acquirenti avessero pagato il prezzo di acquisto in contanti con la loro sostanza, questa alienazione non sarebbe stata tassata. Partendo dal fatto che una parte del prezzo di acquisto avrebbe dovuto essere pagato (indirettamente) con utili futuri dell'esercizio operativo, il Tribunale federale ha concluso che si tratta di erosione anticipata della sostanza e quindi di una liquidazione parziale indiretta della società che pertanto deve essere tassata.
In un obiter dictum il Tribunale federale ha deciso inutilmente che le stesse riflessioni possono essere applicate anche ai cosiddetti management buy out. L'Amministrazione federale delle contribuzioni nel frattempo interpreta la citata sentenza del Tribunale federale in modo esteso, poiché ora qualsiasi tipo di finanziamento del prezzo di acquisto con fondi di terzi (quindi anche in caso di un credito bancario) è qualificato come liquidazione parziale indiretta e in una circolare esorta le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, in caso di dubbio, a tassare questo tipo di transazione.
Attraverso tale prassi, Tribunale federale e Amministrazione federale delle contribuzioni disconoscono i processi commerciali elementari. È noto che oggigiorno il prezzo di acquisto di un'impresa è in pratica determinato esclusivamente dai redditi futuri attesi dalla stessa impresa. Un acquirente è disposto a pagare un prezzo di acquisto che può conseguire entro un determinato lasso di tempo attraverso il (presunto) reddito dell'impresa. Di conseguenza, sotto il profilo economico ogni prezzo di acquisto per finire è pagato tramite gli utili futuri dell'impresa acquistata. Inoltre non esiste un motivo che ci permetta di capire oggettivamente perché in caso di pagamento del prezzo di acquisto tramite la sostanza esistente non si procede a una tassazione, mentre nel caso di un finanziamento con fondi di terzi il provento conseguito con l'alienazione viene tassato per la parte corrispondente al finanziamento di terzi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
A causa delle interrelazioni materiali, il Consiglio federale intende risolvere la questione della "liquidazione parziale indiretta" nel quadro della riforma II dell'imposizione delle imprese. L'approvazione e la trasmissione del messaggio alle Camere federali sono previste per il mese di giugno del 2005. Il Consiglio federale condivide di principio l'opinione dell'autore della mozione sulla necessità di una normativa, ma si riserva di proporre nel messaggio una regolamentazione più semplice e neutrale. Secondo il concetto del Consiglio federale, il termine di blocco, la capacità finanziaria, il comportamento e la collaborazione del compratore non saranno più rilevanti ai fini dell'imposizione del venditore.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.