04.3612 · Mozione · 2004-10-08
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare sistematicamente le conseguenze legislative e finanziarie dei suoi progetti per i Cantoni, e di riferirne in maniera estensiva e trasparente, nei suoi rapporti per la consultazione e nei suoi messaggi all'intenzione del Parlamento.
Begründung
La pubblicazione dei rapporti per la consultazione e dei messaggi costituisce sempre una tappa decisiva dei processi decisionali sul piano federale. Questo testi svolgono un ruolo determinante nella formazione delle opinioni dei membri del Parlamento e delle cerchie consultate sui nuovi progetti o sui disegni di revisione che emanano dalle autorità esecutive. Pertanto, i rapporti per la procedura di consultazione e i messaggi del Consiglio federale devono rappresentare con le maggiori trasparenza e obiettività possibili le conseguenze di un progetto di legge, siano esse di natura politica, giuridica, finanziaria o amministrativa. A tale riguardo, rilevo con soddisfazione che i messaggi del Consiglio federale devono contenere un capitolo sulle "Conseguenze". Con il passare del tempo, questo capitolo si è notevolmente sviluppato. Attualmente, esso si suddivide in tutta una serie di rubriche che permettono di rappresentare o - fatto ancor più importante - di valutare le conseguenze di un disegno di legge. Contiene p. es. rubriche sulle conseguenze per le finanze della Confederazione, l'effettivo del personale e l'ambiente, sulla compatibilità con il diritto europea e sulla costituzionalità. Conto tenuto dell'attuale tensione per il trasferimento di oneri importanti alle finanze cantonali nell'ambito della nuova perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) che ridefinisce relazioni e flussi finanziari tra questi protagonisti del nostro sistema federalista, occore rilevare che i commenti del Consiglio federale sulle conseguenze legislative e finanziarie per i Cantoni dei disegni di legge sono spesso, per non dire sistematicamente, ridotti al minimo.Il messaggio concernente il programma di sgravio 03 può essere citato come esempio: secondo il messaggio, il saldo positivo per le finanze cantonali ammonta a 7 milioni di franchi. Tuttavia, i calcoli effettuati dal Dipartimento delle finanze del Cantone di Vaud rivelano un trasferimento di oneri al budget di tale Cantone per un importo di 10 milioni di franchi. Poco tempo fa, i documenti presentati ai Cantoni nell'ambito della consultazione preliminare sul programma di sgravio 04 contenevano solo indicazioni generali sulle conseguenze delle misure proposte per le finanze dei Cantoni. In conseguenza, la Conferenza dei governi cantonali ha chiesto che le conseguenze finanziarie, dirette e indirette, del programma di stabilizzazione 98 e dei programmi di sgravio 03 e 04 siano oggetto di una presentazione sistematica, siano illustrate con grafici e siano comparate con le poste del bilancio globale NPC. È pertanto della prima importanza che le Camere federali e i Cantoni possano disporre di dati obiettivi sulla base dei quali valutare in conoscenza di causa le conseguenze di un disegno del Consiglio federale e identificare con sufficiente anticipo gli eventuali problemi di attuazione; ne va dell'efficienza della politica federale e perfino delle sua legittimità. Questi problemi già si sono delineati in occasione del successo del referendum dei Cantoni sul pacchetto fiscale nella votazione popolare del 16 maggio 2004.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La richiesta dell'autore della mozione è già soddisfatta. I diritti di partecipazione dei Cantoni sono già disciplinati sul piano costituzionale dall'art. 45 cpv. 2 Cost. La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti e li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. Inoltre i Cantoni sono sempre consultati nell'ambito delle procedure di consultazione (art. 147 Cost.). Nei suoi messaggi al Parlamento, il Consiglio federale deve illustrare in particolare le ripercussioni sui Cantoni dell'atto legislativo e della sua esecuzione (art. 141 cpv. 2 lett. f LParl).Nel disegno di legge federale sulla procedura di consultazione il Consiglio federale ha accordato grande importanza all'idoneità d'attuazione di un progetto. Fin dalla vigilia di una procedura di consultazione occorre acclarare se si pongono questioni d'esecuzione (art. 3 cpv. 2 D-LPCo, art. 3 cpv. 2bis D-LPCo). L'articolo che indica lo scopo del D-LPCo dispone inoltre esplicitamente che la procedura di consultazione deve fornire chiarimenti sull'idoneità d'attuazione di un progetto della Confederazione. Già nel 1999, il Consiglio federale aveva sollecitato i Dipartimenti ad accordare particolare importanza ai pareri dei Cantoni sulle questioni d'esecuzione. Tale principio è ugualmente consacrato nella nuova ordinanza sulla procedura di consultazione.L'esame dell'idoneità d'attuazione non dipende però unicamente dal Consiglio federale. Da un lato, non è possibile accertare tutte le ripercussioni per i Cantoni in ogni caso e fin dall'inizio di una procedura legislativa. A tal fine, al Consiglio federale e all'amministrazione federale occorre la partecipazione dei Cantoni. Va infine rilevato che i disegni d'atti legislativi presentati dal Consiglio federale possono sempre essere emendati durante la procedura parlamentare. La questione della partecipazione dei Cantoni si pone pure allorquando il Parlamento legifera per mezzo di iniziative parlamentari. Nel frattempo solo il Consiglio degli Stati ha disposto che i Cantoni siano sentiti in merito alle questioni sollevate dall'idoneità all'attuazione. Solo il Consiglio nazionale può decidere se occorre agire in tale senso.