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04.3626 · Interpellanza · 2004-11-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il rapporto di monitoraggio relativo alle persone nei cui confronti è stata emessa una decisione di non entrata nel merito (NEM) redatto dall'UFR e altri rapporti di ONG operanti nel settore mettono in risalto la situazione intollerabile in cui versa buona parte dei NEM. Delle 1 788 persone nei cui confronti è stata emessa una decisione di non entrata nel merito tra aprile e giugno del 2004, solo 273 hanno chiesto un aiuto immediato. Gli altri NEM hanno invece fatto perdere le proprie tracce e si ignora se risiedano tuttora in Svizzera. Benché il rapporto dell'UFR si occupi principalmente di valutare l'impatto finanziario della nuova politica e non faccia riferimento alcuno alle condizioni di vita dei NEM, è lecito presumere che dette condizioni siano catastrofiche e possano causare gravi problemi umanitari, sanitari, sociali e giudiziari. Alla luce dell'intollerabile situazione denunciata dalle ONG del settore e dei rischi che l'inverno comporta per i NEM, sottoponiamo pertanto al Consiglio federale i seguenti quesiti, per i quali riteniamo necessario un dibattito urgente.

1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che molti NEM sono costretti a dormire all'addiaccio, che sono privi di denaro e lavoro, che sono spesso maltrattati dalla polizia e/o sono vittima di attacchi a sfondo razzista, e che spesso viene loro negata l'assistenza medica poiché sono esclusi dall'assicurazione malattie? Si rende conto, inoltre, che molti di essi non possono essere espulsi e che i cantoni si trovano dunque in una situazione che non sono in grado di fronteggiare? Non ritiene forse che il destino riservato ai NEM leda la loro dignità e i loro diritti umani? Non crede che questa situazione comporti dei rischi non solo per l'integrità fisica e psichica di tali persone, ma anche per la coesione e la solidarietà della nostra società? Conferendo maggiore visibilità ai NEM, non si rischia forse di fomentare la xenofobia e il razzismo? Queste situazioni di estrema precarietà, infine, sono forse state accettate quale logica conseguenza di una preordinata strategia di deterrenza?

2. Alla luce della suddetta situazione, come si intende affrontare il problema dei minorenni non accompagnati e delle persone più vulnerabili, quali gli anziani, i malati, le famiglie con figli in tenera età, le donne incinte, ecc.?

3. Considerato che i tribunali amministrativi dei cantoni di Berna e Soletta hanno emesso sentenze contraddittorie riguardo all'obbligo, sancito dall'articolo 12 della Costituzione federale, di accordare un aiuto immediato a chiunque si trovi nel bisogno, il Consiglio federale quale interpretazione dà di tale articolo? E perché l'UFR ha comunicato ai cantoni (pag. 3 del rapporto) che non vede di buon occhio l'istituzione di centri d'accoglienza per i casi d'emergenza? Inoltre, come reagisce il Consiglio federale di fronte alle notevoli differenze riscontrabili nelle politiche cantonali in materia (vi sono ad es. cantoni che negano qualsiasi forma d'aiuto ai NEM e altri che protestano vigorosamente contro questa prassi)?

4. Tenuto conto di tali proteste, dell'indignazione di parte della popolazione e soprattutto di questa situazione intollerabile e pericolosa, il Consiglio federale prende in considerazione la possibilità di rinunciare a questa politica di soppressione dell'assistenza? Accetterà di fare marcia indietro, perlomeno per quanto riguarda vitto, alloggio e aiuto al ritorno? Non è del parere che occorre almeno rinunciare a estendere tali misure a tutti i richiedenti respinti?

Stellungnahme des Bundesrates

Premessa

Una decisione di non entrata nel merito viene presa soltanto nei confronti di persone la cui domanda d'asilo è manifestamente infondata o il cui comportamento si è rivelato abusivo (art. 32-34 LAsi).

Le persone nei cui confronti è stata emessa una decisione di non entrata nel merito (i cosiddetti NEM) sono obbligate a lasciare la Svizzera in modo autonomo e senza indugio. Se non ottemperano all'obbligo di partenza, sono considerate persone residenti illegalmente in Svizzera. Se cadono in uno stato di bisogno, possono beneficiare su richiesta di un aiuto immediato materialmente e temporalmente limitato, ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione federale. Sono pertanto escluse dall'aiuto sociale.

L'aiuto immediato versato dai cantoni e rimborsato in modo forfettario dalla Confederazione comprende l'aiuto medico d'urgenza e la garanzia del minimo vitale. La determinazione del suo ammontare è di competenza dei cantoni e dei comuni. L'aiuto immediato consiste in linea di principio in prestazioni materiali, come ad esempio la messa a disposizione di alloggi e pasti. Non viene prestato in modo sistematico e illimitato, ma soltanto su richiesta e nell'ambito di un aiuto transitorio. In nessun caso tale aiuto è concepito per essere prestato durevolmente, poiché le persone la cui presenza è illegale sono tenute a lasciare il Paese. Se in seguito a una decisione definitiva di non entrata nel merito sono disposte a ottemperare all'obbligo di partenza, le autorità le assistono nell'organizzazione del loro viaggio. Se necessario, la Confederazione si assume le spese di partenza.

1. Il Consiglio federale è conscio del fatto che per alcune persone il ritorno nel Paese di provenienza, in seguito a una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento, può talvolta rivelarsi difficile. Una simile decisione viene pertanto emessa soltanto dopo un esame completo e individuale dell'ammissibilità e del carattere esigibile dell'allontanamento. Le persone nei cui confronti è stata emessa una decisione di allontanamento sono tuttavia tenute a organizzare in modo autonomo la propria partenza o perlomeno a collaborare nell'organizzazione della partenza. Le autorità federali non sono a conoscenza di casi in cui l'aiuto immediato sia stato negato quando le persone allontanate hanno collaborato. Le autorità non sono nemmeno a conoscenza di maltrattamenti da parte della polizia o di attacchi a sfondo razzista. Le notizie diffuse dalla stampa sono state verificate e non è stato trovato alcun riscontro.

2. Come rilevato più volte dal Consiglio federale (cfr. mozione Leutenegger-Oberholzer 03.3637. Non entrata nel merito sulle domande d'asilo. Misure in seguito all'approvazione del programma di sgravio 2003 e Interpellanza Wyss 04.3541. Domande d'asilo. Esclusione dell'aiuto sociale in caso di decisioni di non entrata nel merito), l'Ufficio federale della migrazione (UFM) tiene in debita considerazione la situazione delle persone particolarmente vulnerabili, nei limiti posti dalle disposizioni legali vigenti. Il loro bisogno di protezione viene in particolare preso in considerazione al momento della valutazione, caso per caso, del carattere esigibile dell'allontanamento. Le autorità cantonali competenti sono tenute a determinare l'estensione e la durata dell'aiuto immediato in ogni singolo caso, in funzione della situazione di bisogno, e quindi tenendo conto dei particolari bisogni di protezione.

Da aprile a settembre 2004, 131 minorenni non accompagnati hanno ricevuto una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato; 95 di loro (73 per cento) hanno asserito di avere un'età compresa tra 17 e 18 anni.

Il monitoring concordato tra i cantoni e la Confederazione ha rivelato che nel caso dei minorenni non accompagnati non vi è chiarezza circa le esigenze della Convenzione sui diritti del fanciullo per quanto concerne la forma dell'aiuto immediato. L'UFM ha ordinato l'allestimento di una pertinente perizia giuridica.

3. La decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta menzionata nell'interpellanza si basa sulla seguente fattispecie: l'allora Ufficio federale dei rifugiati emise nell'aprile del 2004 una decisione di non entrata nel merito, poiché il richiedente l'asilo si era abusivamente rifiutato di collaborare. Al richiedente fu intimato di lasciare immediatamente la Svizzera. L'interessato non ottemperò all'ordine, e durante 150 giorni beneficiò quindi di prestazioni per l'aiuto immediato erogate dalle competenti autorità solettesi. Poiché il richiedente non profuse mai alcuno sforzo al fine di cooperare all'ottenimento di documenti di viaggio, il Dipartimento degli interni del cantone di Soletta dispose che ulteriori prestazioni sarebbero state erogate soltanto se l'interessato avesse cooperato con le autorità.

Nelle due decisioni cantonali menzionate dall'autore dell'interpellanza ci si chiede se il diritto fondamentale all'aiuto in caso d'emergenza, garantito dalla Costituzione, possa essere limitato o addirittura negato, se l'interessato si rifiuta di cooperare in qualsiasi maniera. Il Tribunale amministrativo del cantone di Soletta è giunto alla conclusione che il diritto all'aiuto immediato decade, nella misura in cui un richiedente, rifiutandosi di cooperare, si oppone all'ottenimento dei documenti. Il Tribunale amministrativo del cantone di Berna, invece, è giunto alla conclusione che il diritto all'aiuto immediato giusta l'articolo 12 della Costituzione federale fa parte dei diritti dell'uomo a prescindere dallo statuto della persona interessata e che quindi non può essere fatto dipendere dal rispetto di obblighi di partecipazione. Contro la decisione del Tribunale amministrativo solettese è pendente un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Con una decisione provvisionale del 25 gennaio 2005, il Tribunale federale ha disposto che il ricorrente ha diritto all'aiuto immediato durante la procedura ricorsuale.

La realizzazione di nuove strutture d'aiuto immediato non è necessaria. La concessione dell'aiuto immediato non può essere finalizzata all'istituzione di un nuovo sistema di assistenza sociale al di fuori delle strutture cantonali esistenti. L'aiuto immediato va concesso per un periodo transitorio. L'obiettivo è tuttavia la partenza, non l'inserimento dell'interessato in una nuova infrastruttura sociale. La concessione dell'aiuto immediato deve essere garantita nell'ambito di strutture cantonali preesistenti.

4. In materia di aiuto immediato, secondo la mozione della commissione speciale 03.3593 (Richiedenti l'asilo. Parità di trattamento), accettata dal Consiglio nazionale il 24 maggio 2004 e accolta dal Consiglio federale, i richiedenti l'asilo respinti definitivamente dopo un esame materiale della loro domanda devono essere equiparati alle persone la cui domanda è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito. Nell'ambito delle proposte di complemento e di modifica relative alla revisione parziale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento una pertinente modifica di legge. Esso è convinto che una tale modifica rappresenti un provvedimento efficace per ridurre ulteriormente l'attrattiva della Svizzera nei confronti di domande d'asilo abusive. In occasione dei prossimi dibattiti il Parlamento avrà la possibilità di discutere le modifiche proposte.

Risposta del Consiglio federale.

Decisioni di non entrata nel merito nella procedura d'asilo: una situazione intollerabile | Lexipedia | Lexipedia