04.3628 · Interpellanza · 2004-11-29
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. In base alle informazioni di cui dispone il Consiglio federale, è plausibile che le perdite lamentate dal signor Raccah sui suoi investimenti in Nigeria siano effettivamente in relazione con atti o mancamenti dello Stato nigeriano. La Svizzera ne ha informato la Nigeria al più alto livello diplomatico. Anche i nostri diplomatici in Nigeria sono intervenuti più volte presso le autorità in favore del signor Raccah. La protezione consolare è stata dunque accordata in maniera più che ampia. Per contro, il signor Raccah non ha un vero e proprio diritto alla protezione diplomatica della Svizzera (DTF 130 I 312 n. 1.1 con rinvii).
Per quanto può constatare il Consiglio federale, questa vicenda riguarda la protezione degli investimenti, conformemente all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale della Nigeria concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, entrato in vigore il 1° aprile 2003. Tale accordo prevede, in simili casi, un meccanismo di composizione delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente che consente all'investitore svizzero di adire un tribunale arbitrale internazionale. Il fatto che la composizione del litigio sia abbordata a livello tecnico e non politico è un vantaggio importante, offerto dagli accordi dell'ultima generazione conclusi dalla Svizzera in questo ambito. Inoltre, una corte arbitrale internazionale riconosciuta è certamente la più idonea a trattare i casi di protezione degli investimenti, sovente assai complessi per via delle loro ramificazioni internazionali. Il DFAE ha quindi raccomandato al signor Raccah di sottoporre la sua controversia nei confronti della Nigeria a una delle istanze citate nell'accordo, proponendogli la propria assistenza in vista dell'apertura di siffatta procedura. Con la conclusione dell'accordo concernente la protezione degli investimenti, la Svizzera e la Nigeria si sono impegnate, se l'investitore ne fa domanda, a sottostare alle modalità di composizione delle controversie previste dall'Accordo medesimo e a considerare definitive e vincolanti le relative sentenze arbitrali, che devono altresì essere eseguite nei rispettivi territori alla stessa stregua di una sentenza definitiva pronunciata da un'istanza nazionale. Ai termini dell'accordo, nessuna delle parti contraenti proporrà un'azione in via diplomatica per una controversia sottoposta a un tribunale arbitrale internazionale, salvo che l'altra parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza pronunciata dal tribunale arbitrale. Di conseguenza, nei casi come quello in questione, la protezione diplomatica, di norma, ha carattere del tutto sussidiario.
Il blocco da parte svizzera dei fondi Abacha o di altri beni patrimoniali della Nigeria al fine di rimetterli al signor Raccah a concorrenza del danno valutato dalle autorità federali non può essere preso in considerazione a titolo di protezione diplomatica. Il sequestro cautelare di beni patrimoniali della Nigeria a garanzia delle rivendicazioni del signor Raccah sarebbe, in linea di massima, ammissibile sotto il profilo del diritto internazionale. Tuttavia, tenuto conto della natura sussidiaria già menzionata della protezione diplomatica, non c'è ragione di prendere una simile misura finché il signor Raccah può ricorrere alla composizione delle controversie fra Stati e cittadini di altri Stati, come previsto dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale della Nigeria concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti.
2. Secondo la definizione classica, la protezione diplomatica è l'atto con il quale uno Stato, avvalendosi del proprio diritto, interviene in favore di uno dei suoi cittadini allorché ritiene che le esigenze minime del diritto internazionale siano state violate a scapito di costui. Perché la protezione diplomatica possa essere esercitata è necessario, di norma, che il cittadino leso abbia esaurito tutte le vie di ricorso interno dello Stato in questione. Che si tratti di interessi patrimoniali o altri, le condizioni necessarie all'esercizio della protezione diplomatica restano invariate. I cittadini svizzeri non hanno alcun diritto personale e soggettivo alla protezione diplomatica (ATF 130 I 312 n. 1.1 con rinvii) - qualsiasi siano gli interessi lesi oggetto della contestazione. In materia di protezione diplomatica le autorità hanno potere discrezionale limitato unicamente dal divieto d'arbitrio: devono decidere tenendo conto delle circostanze specifiche del caso in esame e degli interessi della Svizzera in materia di politica estera.
Risposta del Consiglio federale.