04.3642 · Mozione · 2004-12-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di emanare un divieto generale d'importazione concernente le pelli di cani e gatti e i prodotti da esse derivati.
Begründung
Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali, il Consiglio federale può, "a scopo di protezione degli animali, vietare, limitare o condizionare l'importazione, l'esportazione e il transito di animali, nonché di prodotti animali". Nel quadro delle sue competenze, il Consiglio federale ha già attuato in più occasioni questo tipo di provvedimenti.
Quanto avviene nell'ambito del commercio internazionale delle pelli di cani e gatti è documentato fin dal 1997. Annualmente, in Cina e in altri Paesi asiatici vengono macellati più di 2 milioni di cani e gatti, allo scopo di utilizzare le loro pelli per confezionare pellicce, accessori di pelliccia e simili oggetti alla moda, oppure per produrre presunti rimedi popolari, da esportare nei Paesi occidentali.
Le condizioni in cui questi animali sono tenuti e macellati costituiscono una forma di maltrattamento: i gatti vengono strangolati per mezzo di una corda sottile affinché la pelliccia non sia danneggiata; i cani sono colpiti a morte per poi essere dissanguati con una coltellata al collo.
Per queste ragioni, diversi Paesi hanno adottato provvedimenti legislativi analoghi a quello sopra riferito - nel 2000 gli Stati Uniti e, in Europa, negli ultimi anni è stata la volta di Italia, Danimarca e, recentemente, della Francia - e si può presupporre che ad essi si uniranno altri Stati membri dell'UE.
Stando alle informazioni fornite dalle organizzazioni statunitensi di protezione degli animali, la decisione presa dal congresso degli Stati Uniti è conforme alle disposizioni dell'OMC, considerato che essa non concerne soltanto l'importazione, bensì comprende anche l'esportazione e il commercio di pelli di cani e gatti.
Di conseguenza, dovrebbero essere attuate misure anche da parte svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.