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04.3645 · Postulato · 2004-12-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Effettivi del Corpo delle guardie di confine

Il 17 dicembre 2004 il Parlamento ha licenziato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343). Durante i dibattiti, il Parlamento aveva aggiunto una disposizione concernente gli effettivi del Corpo delle guardie di confine (art. 1 cpv. 3, ultimo periodo): "Il Corpo delle guardie di confine conserva almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003." In tal modo, il Corpo delle guardie di confine non è toccato dalle prescrizioni in materia di risparmi criticate dal postulato.

2. Sostegno da parte della Sicurezza militare

Dal 1997 l'esercito appoggia il Corpo delle guardie di confine, che può continuare a contare su questo sostegno come stabilito nel decreto federale del 5 ottobre 2004 concernente l'impiego dell'esercito per rafforzare il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei compiti di protezione dei confini (FF 2004 4877). Su tale base, nel mese di gennaio del 2005 il capo dell'esercito e il direttore generale delle dogane hanno concluso una convenzione quadro che disciplina in modo dettagliato detto impiego. Inoltre, già nel quadro dell'approfondimento della variante combinata e della variante "Cantoni", proposte dall'USIS IV, è stata analizzata e respinta la possibilità di trasferire posti dalla sicurezza militare ad altri organi di sicurezza (rapporto del 15 giugno 2004).

Gli effettivi garantiti del Corpo delle guardie di confine e il sostegno dell'esercito assicurano un controllo sufficiente alle frontiere nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di associazione di Schengen, come richiesto dal postulato.

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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