04.3677 · Interpellanza · 2004-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'introduzione del nuovo passaporto svizzero nel 2003, è stato creato un passaporto completamente nuovo che soddisfa le massime esigenze in materia di sicurezza ed è riconosciuto in tutto il mondo quale documento di viaggio dei cittadini svizzeri. È vero che il passaporto svizzero rilasciato fino al 2002 recava la frase "Il titolare del passaporto è cittadino svizzero e può far ritorno in Svizzera in qualsiasi momento". Nel quadro delle nuove basi legali, con l'elaborazione del nuovo passaporto 2003 tale frase non è stata ripresa. Nel documento è tuttavia menzionata la nazionalità svizzera del titolare.
Alla luce di queste premesse il Consiglio federale risponde alle domande dell'interpellante nel modo seguente.
Il diritto di entrare liberamente in Svizzera è garantito ai cittadini svizzeri dall'articolo 12 capoverso 4 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'articolo 24 della Costituzione federale. La cittadinanza svizzera costituisce il presupposto per usufruire di tale diritto. Come affermato dal Consiglio federale nel messaggio concernente la legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (FF 2000 4147 s.), questo diritto, come ogni altro diritto fondamentale, può essere limitato se sussiste una base legale sufficiente. Se ad esempio una persona commette un reato all'estero e per garantire il perseguimento penale o l'esecuzione della pena le viene ritirato il passaporto, il rilascio di un nuovo passaporto svizzero per il rientro in Svizzera può essere rifiutato. Come spiega il Consiglio federale nel messaggio concernente la nuova legge sui documenti d'identità, con ciò s'intende evitare che le autorità svizzere si rendano complici della fuga. Il rifiuto avviene a condizione che il reato commesso costituisca un crimine o un delitto anche secondo il diritto svizzero, che la sanzione prevista non contraddica l'ordine pubblico svizzero e che sussista il sospetto che la persona intenda sottrarsi al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. Non è di conseguenza pertinente parlare di un diritto assoluto al ritorno in Svizzera; un simile diritto non è contemplato nemmeno dal diritto internazionale pubblico. In determinate circostanze un rinvio del genere potrebbe addirittura penalizzare i cittadini svizzeri che all'estero scontano una pena con la sospensione condizionale, poiché le autorità straniere potrebbero temere che la Svizzera aiuti in qualsiasi momento la persona in questione a uscire illegalmente dal Paese per ritornare in Svizzera. Bisognerebbe inoltre precisare che il diritto al rientro in Svizzera può essere fatto valere solo dal legittimo titolare di un passaporto svizzero.
Al Dipartimento federale degli affari esteri e al Dipartimento federale di giustizia e polizia non è noto alcun caso in cui a un cittadino svizzero sia stata rifiutata l'entrata in un Paese con la motivazione addotta dall'interpellante. In base alle esperienze, i motivi per cui a una persona viene rifiutata l'entrata in un Paese sono molteplici. Di regola il rifiuto è dovuto alla persona stessa, al suo comportamento o al documento d'identità presentato (dubbi sull'autenticità, visto mancante o non valido). Da un confronto con i passaporti di Germania, Paesi Bassi, Italia, Francia, Austria, Australia e Stati Uniti risulta inoltre che nessuno di questi Paesi reca un'indicazione simile nel proprio passaporto.
Attualmente il Consiglio federale non ritiene necessaria una modifica del passaporto.
Risposta del Consiglio federale.