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04.3680 · Interpellanza · 2004-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale non ritiene che le cosiddette direttive di "monitoraggio" delle rendite d'invalidità dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) portino a fissare in modo illegale quote di rendite per cantone e impediscano così agli uffici competenti in materia di AI di concedere rendite giustificate conformemente alla legge, essendo adempiute tutte le condizioni richieste? La volontà dell'UFAS di livellare le differenze tra i cantoni in questo ambito non è fuori luogo, quando persino uno studio realizzato sotto la direzione del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica ha dimostrato che le differenze tra i cantoni in materia di decisioni AI sono conseguenza di fattori che non possono essere attribuiti a differenze di prassi tra gli uffici competenti?

Begründung

Nel 2001, l'UFAS aveva previsto un sistema bonus-malus volto a penalizzare gli uffici AI che concedevano il maggior numero di rendite e a ricompensare gli altri. Questo progetto è stato abbandonato e sostituito da un nuovo modello: nel gennaio 2003 l'UFAS ha introdotto un meccanismo di "monitoraggio" delle rendite AI basato su un obiettivo rappresentato da un numero massimo di nuove rendite espresso in percentuale della popolazione cantonale. Nel 2003 il valore limite era pari allo 0,66 per cento della popolazione attiva. Gli uffici AI che non raggiungono l'obiettivo sono minacciati di essere posti in qualche modo "sotto tutela". L'ufficio AI del cantone di Vaud, ad esempio, nel 2003 si è visto fissare una soglia di tolleranza di 647 rendite.

Questo sistema è tale da costringere le autorità competenti ad emanare decisioni contra legem, cioè a non concedere la rendita anche se tutte le condizioni legali per la concessione sono adempiute, soprattutto verso la fine del periodo budgetario quando la quota delle rendite tende ad essere esaurita. L'autorità preposta alle decisioni si ritrova quindi di fronte al dilemma di rifiutare o ridurre illegalmente una rendita o rimandare senza motivo la decisione al periodo budgetario seguente. Questa situazione sembra richiedere un intervento fermo da parte del governo affinché la legislazione venga rispettata.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della legge sull'assicurazione per l'invalidità da parte degli uffici AI. Deve in particolare provvedere a che la legge sia applicata in maniera uniforme (art. 64 cpv. 2 LAI). All'inizio del 2003, considerate la preoccupante crescita del numero di rendite AI e le notevoli differenze esistenti in proposito tra i cantoni, l'UFAS ha completato i suoi strumenti di vigilanza con un nuovo mezzo, denominato monitoraggio. Il monitoraggio confronta il tasso di concessione di nuove rendite AI di ogni cantone con la quota di rendite concesse dalla media dei cantoni. Quando un ufficio AI registra per due trimestri consecutivi una quota superiore alla media è invitato a spiegare brevemente i possibili motivi di questa differenza ed eventualmente presentare proposte per migliorare la situazione (se la differenza può essere attribuita a difficoltà di gestione interne). Quando un ufficio AI presenta una quota di rendite molto elevata (+ 20 per cento rispetto alla media dei cantoni), in un primo tempo l'UFAS procede ad un controllo di gestione straordinario dell'ufficio AI. Contrariamente ai controlli di gestione ordinari annui dell'UFAS, che sono controlli 'ex post', questo è eseguito 'ex ante': la Confederazione esamina la conformità al diritto dei progetti di decisione di rendita e può, in virtù delle sue competenze di vigilanza materiale sulle decisioni AI (art. 64 cpv. 1 LAI), approvare o respingere un progetto di decisione che, in quest'ultimo caso, è oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dell'ufficio AI. Eventuali errori o punti deboli dei progetti di decisione possono essere corretti mediante questo meccanismo di vigilanza. In un secondo tempo, con il consenso dell'autorità di vigilanza cantonale e in collaborazione con l'ufficio AI, l'UFAS può esaminare le possibilità di miglioramento della gestione interna dell'ufficio. La Confederazione ha in questo ambito una funzione consultiva: l'organizzazione interna degli uffici AI è di competenza esclusivamente cantonale (art. 54 cpv. 2 lett. b LAI). In proposito va notato che la 5 revisione AI prevede di rimediare all'attuale mancanza di competenze federali di vigilanza amministrativa ampliando le competenze di vigilanza a questioni concernenti l'organizzazione degli uffici AI (requisiti organizzativi minimi allo scopo, in particolar modo, d'assicurare la qualità delle decisioni).

Il monitoraggio non contempla direttive quantitative concernenti le decisioni di rendita prese o da prendersi da parte degli uffici AI. Nell'esempio citato dall'autore dell'interpellanza, il cantone di Vaud è stato informato che si situerebbe nella media dei cantoni se concedesse in media 647 rendite all'anno. Si tratta di un numero indicativo che non corrisponde in nessun caso ad un valore limite. Gli uffici AI sono stati resi attenti a più riprese a questa distinzione: nell'accertamento del diritto alle prestazioni e nella decisione in materia deve essere garantita in ogni singolo caso un'applicazione conforme al diritto. Delle direttive quantitative violerebbero questo principio. Inoltre sarebbero contrarie alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e cantoni: la decisione in merito alle prestazioni nei singoli casi compete agli uffici AI (art. 57 LAI) e il potere della Confederazione si limita, in questo ambito, alla vigilanza sulla conformità al diritto dell'applicazione della legge.

Il Consiglio federale considera il monitoraggio uno strumento adeguato, importante e (considerata anche la crescita del numero di beneficiari di rendite AI) indispensabile del sistema di vigilanza federale.

Risposta del Consiglio federale.