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04.3693 · Interpellanza · 2004-12-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale concorda con l'autrice dell'interpellanza per quanto riguarda il proposito di non discriminare la professione in quanto tale, di tutelare le prostitute contro la violenza e lo sfruttamento, nonché di migliorare le condizioni quadro.

2. Gli introiti della prostituzione sono imponibili. Si tratta di un reddito proveniente da un'attività lucrativa ai sensi della legge sull'AVS e precisamente, secondo le circostanze concrete del singolo caso, di un'attività indipendente (cfr. DTF 107 V 193) o dipendente. E' quindi soggetto ai contributi AVS/AI/IPG e, nel secondo caso, anche a quelli AD. L'assicurazione obbligatoria contro le malattie è subordinata in linea di principio al domicilio e non all'attività professionale. Il riconoscimento professionale della prostituzione non determinerebbe alcun cambiamento nemmeno in merito all'assicurazione facoltativa per la perdita di guadagno. L'inclusione della prostituzione nell'elenco delle professioni non eliminerebbe il fatto che questo settore presenta una zona grigia più ampia di qualsiasi altro. Il Consiglio federale non reputa pertanto necessario intervenire in questi ambiti.

3. Non si hanno a disposizione cifre esatte sulle perdite fiscali annuali. Secondo stime molto approssimative di alcuni Stati occidentali, la percentuale delle entrate della prostituzione non dichiarate, su cui dunque il fisco non riscuote imposte dirette, raggiungerebbe lo 0,2 per cento del PIL. Per la Svizzera ciò corrisponderebbe per il 2003 a un sostrato fiscale di circa 870 milioni di franchi. Per quanto riguarda l'IVA, le perdite fiscali vengono stimate intorno agli 80 milioni di franchi.

4. Il Consiglio federale non è del parere che il riconoscimento professionale della prostituzione costituirebbe un primo passo nella direzione giusta. Dal punto di vista della formazione professionale mancano le condizioni quadro per il riconoscimento professionale. In primo luogo, l'inclusione nell'elenco delle professioni presuppone una formazione professionale di base o superiore conformemente alla legge sulla formazione professionale. In secondo luogo, l'inclusione nell'elenco delle professioni non ha alcuna conseguenza giuridica. Inoltre è lecito chiedersi quali vantaggi comporterebbe per i diretti interessati la denominazione professionale, legalmente protetta, di "operatrice / operatore sessuale".

5. Il governo tedesco ha commissionato uno studio sugli effetti della legge sulla prostituzione, i cui risultati sono attesi per l'estate del 2005.

6. La Confederazione è attiva con numerosi progetti nei settori della prevenzione, dell'informazione e della terapia. Il piano d'azione 2005-2008 del gruppo Female Sex Work dell'Ufficio federale della sanità pubblica fissa, nel settore della prevenzione relativa al comportamento delle prostitute, degli obiettivi globali che corrispondono a quanto auspicato nell'interpellanza e sono validi anche per la prostituzione maschile. Inoltre, la Confederazione si impegna nella lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani anche nell'ambito della collaborazione internazionale.

Risposta del Consiglio federale.