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04.3695 · Interpellanza · 2004-12-15

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande in merito all'armamento del contingente Swisscoy in Kosovo:

1. I membri della Swisscoy sono stati ulteriormente equipaggiati con gas lacrimogeni in seguito ai disordini scoppiati in Kosovo nel marzo 2004?

2. L'equipaggiamento di militari con gas lacrimogeni è contrario alla Convenzione sulle armi chimiche secondo cui i gas lacrimogeni possono essere impiegati soltanto dalle forze di polizia. Quale posizione assume il Consiglio federale nei confronti di tale violazione del diritto internazionale?

3. L'equipaggiamento della Swisscoy con gas lacrimogeni si fonda su una regolamentazione chiara per quanto riguarda il loro impiego? Se sì, quali sono le componenti principali di tale regolamentazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Durante i disordini verificatisi in Kosovo nel mese di marzo 2004 è emerso che la polizia locale e le forze dell'ordine internazionali dell'UNMIK e della KFOR erano in parte mal preparate al confronto diretto con manifestanti violenti. Per proteggere le minoranze etniche anche la sezione di fanteria della Swisscoy ha dovuto sbarrare la via a una folla violenta senza tuttavia disporre di un'istruzione e di un equipaggiamento specifici. A queste mancanze è stato posto rimedio. Dall'inizio dell'impiego dell'11° contingente Swisscoy la sezione di fanteria è stata meglio equipaggiata e istruita al comportamento contro le folle aggressive. Il pertinente equipaggiamento comprende anche gas lacrimogeni e proiettili di gomma oltre a un equipaggiamento di protezione individuale. La situazione in materia di sicurezza e le conseguenze per la missione della Swisscoy sono esposte nel messaggio del 3 dicembre 2004 a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR).

2. Conformemente all'articolo I numero (5) della Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CAC) ciascuno Stato s'impegna a non usare agenti chimici di ordine pubblico quale metodo di guerra. Tali mezzi, come ad esempio gli spray al pepe e i gas lacrimogeni, non ricadono sotto la definizione di "armi chimiche" nella misura in cui non sono destinati a fini proibiti dalla CAC e finché sono, per genere e quantità, compatibili con gli scopi consentiti. L'impiego di tali mezzi è ammesso per scopi di mantenimento dell'ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa (art. II n. (9) lett. d). Dato che la missione della Swisscoy non è quella di condurre una guerra, il divieto summenzionato non viene violato nel relativo contesto. La Convenzione sulle armi chimiche non stabilisce quali organi statali debbano essere impiegati per mantenere l'ordine pubblico. Tale questione rientra nella sovranità degli Stati interessati. Per questi motivi il Consiglio federale è del parere che l'equipaggiamento dei membri della Swisscoy con spray al pepe o con gas lacrimogeni, per l'autodifesa o per adempiere alla loro missione conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, non rappresenti una violazione del diritto internazionale.

3. L'impiego di gas lacrimogeni e proiettili di gomma è disciplinato in maniera dettagliata in speciali istruzioni emanate dal Capo dello Stato maggiore di condotta dell'esercito. Tali mezzi possono essere impiegati sul posto su ordine del comandante tattico se si tratta di proteggere le truppe impiegate o altre persone e oggetti, oppure di salvaguardare la propria libertà di movimento. L'impiego deve essere preceduto da avvertimenti inequivocabili alle persone violente. Ai membri della Swisscoy è vietato lanciare azioni offensive con l'obiettivo primario di disperdere delle manifestazioni.

Risposta del Consiglio federale.