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04.3697 · Mozione · 2004-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. garantire alla popolazione svizzera l'approvvigionamento autonomo - indipendente da fornitori esteri - di vaccini antinfluenzali nell'eventualità di una pandemia d'influenza, dato che in tal caso ogni Paese terrebbe le scorte di vaccini per la propria popolazione;

2. cercare, in collaborazione con i produttori di vaccini antinfluenzali, una soluzione che consenta loro di impiantare le necessarie infrastrutture in Svizzera e di produrre con rapidità i vaccini nel caso di una pandemia d'influenza.

Begründung

- L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ritiene che la questione non sia se, ma quando scoppierà la prossima pandemia d'influenza e ripone pertanto grande importanza nella prevenzione. Nel caso di una pandemia d'influenza in Svizzera, lo scenario prevede 2 milioni di ammalati, 120 000 casi di complicazioni, 12 000 ospedalizzazioni e tra 10 000 e 20 000 morti!

- Il caso della SARS ha dimostrato quanto rapidamente uno scenario ipotetico di pandemia possa tramutarsi in realtà.

- In Svizzera un gruppo di esperti ha elaborato un piano di pandemia che analizza l'ipotesi di una pandemia e propone raccomandazioni. È su questo piano che si basa a quanto pare il disegno di un'ordinanza sulla pandemia per disciplinare le misure concrete in caso di pandemia in Svizzera. Oltre a prendere in considerazione le questioni logistiche generali, l'ordinanza attira l'attenzione sul fatto che in un primo momento possono aiutare a breve termine le scorte di inibitori della neuraminidasi. Tuttavia, per proteggere la popolazione svizzera occorre mettere a disposizione il più presto possibile un vaccino idoneo che, proprio per la natura della pandemia, non può essere conservato in scorte ma deve essere prodotto soltanto dopo un'analisi dell'agente patogeno.

- Attualmente, in Svizzera non è più possibile produrre autonomamente vaccini antinfluenzali. In caso di pandemia, il nostro Paese sarebbe pertanto completamente dipendente da fornitori che dovrebbero produrre all'estero la "materia prima", ossia l'antigene, e importarlo. Aziende internazionali produttrici di vaccini, con sede principale e centri di produzione al di fuori della Svizzera, sarebbero con tutta probabilità interessate a stipulare contratti di fornitura con la Confederazione. Vi è però da ritenere che in caso di pandemia tali contratti non verrebbero rispettati, dato che ogni Paese emanerebbe un divieto di esportazione e terrebbe tutte le riserve di tale "materia prima" per la propria popolazione. In tale eventualità la Svizzera rischierebbe di restare a mani vuote. Pertanto, in previsione di una pandemia è assolutamente necessario disporre di un'infrastruttura per la produzione autonoma di vaccini che garantisca l'autosufficienza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le autorità prendono sul serio i preparativi per fronteggiare un'eventuale pandemia d'influenza: questi sono in corso già da alcuni anni in Svizzera. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha istituito un gruppo di esperti, composto da rappresentanti della Confederazione (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Affari sanitari del Dipartimento della difesa) e dei cantoni, nonché da specialisti del corpo medico, del centro nazionale dell'influenza e dell'economia, per sviluppare una strategia e misure da adottare in caso di pandemia. La strategia si basa su cinque punti.

- La sorveglianza dei virus influenzali in circolazione.

- Il piano di pandemia, contenente un'analisi della situazione e una serie di raccomandazioni in caso di pandemia o di pericolo di pandemia.

- La profilassi dei gruppi a rischio per mezzo di campagne di promozione della vaccinazione antinfluenzale.

- L'approvvigionamento di medicamenti antivirali; dal 1º aprile 2004, in seguito alla revisione dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti (RS 531.215.31), i medicamenti antinfluenzali sono inclusi nell'elenco dei prodotti dei quali devono essere costituite scorte obbligatorie. Queste scorte garantiscono l'approvvigionamento d'urgenza necessario in caso di pandemia d'influenza.

- L'elaborazione di una base legale che consenta alle autorità di preparare una prevenzione efficace con dei vaccini in caso di pandemia; un'ordinanza sulla pandemia d'influenza è in fase di preparazione e costituirà la base legale per l'adozione delle misure di prevenzione.

Per quanto concerne l'approvvigionamento di vaccini antinfluenzali in caso di pandemia, una soluzione durevole deve comprendere i punti seguenti:

- il vaccino deve essere specifico ed efficace contro il virus della prossima pandemia d'influenza; attualmente però non è possibile prevedere quale sarà il virus che provocherà la prossima pandemia e neppure quando essa insorgerà;

- i centri di produzione devono essere in grado di adottare i nuovi metodi di fabbricazione di vaccini più performativi;

- le capacità produttive devono coprire il fabbisogno dell'intera popolazione.

In caso di pandemia sono possibili due opzioni principali per l'approvvigionamento del Paese in materia di vaccini antinfluenzali:

- garantire, in mancanza di possibilità di produzione nazionale, l'approvvigionamento del Paese mediante dei contratti di fornitura con produttori attivi all'estero. I contratti in questione comportano il rischio di non essere totalmente o tempestivamente rispettati in caso di pandemia. Le varie possibilità sono pertanto oggetto di discussione con tutte le imprese attive nel mercato svizzero;

- mantenere o creare nuove capacità produttive nazionali mediante risorse finanziarie della Confederazione. L'attuale legislazione non consente un'opzione simile. Né la vigente legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), né la legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531), né la legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) danno la possibilità alla Confederazione di assumersi questo tipo di spese. Inoltre, questa soluzione non sarebbe ottimale perché attualmente i metodi di produzione dei vaccini antinfluenzali sono soggetti a profonde innovazioni. In caso di pandemia o di rischio persistente di pandemia, il Consiglio federale (giusta l'articolo 10 LEp) oppure il Parlamento (adottando un decreto federale specifico ai sensi degli articoli 118 capoverso 2 lettera b, 163 capoverso 2 e 167 della Costituzione federale) potrebbero comunque mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie a tale scopo.

I vantaggi e gli svantaggi di una soluzione nazionale o internazionale per l'approvvigionamento di vaccini contro l'influenza pandemica devono essere valutati con cura. Tale valutazione è attualmente in corso in seno all'UFSP. Tramite la futura ordinanza sulla pandemia d'influenza verranno adottate alcune misure. Questo testo dovrà essere presentato al Consiglio federale durante il primo semestre del 2005. La revisione della legge sulle epidemie, prevista per quest'anno, consentirà di esaminare i punti rimasti in sospeso.

La richiesta principale della mozione, ossia garantire l'approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali in caso di pandemia, è prematura. In effetti, ciò significherebbe fissarsi già oggi su una sola opzione (approvvigionamento nazionale e autonomo) senza avere sufficientemente esaminato le possibilità di un approvvigionamento supplementare di vaccini per il tramite di produttori esteri.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.