04.3707 · Mozione · 2004-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro della prevista revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), il Consiglio federale è incaricato di modificare gli articoli 6 segg. per soddisfare le seguenti richieste.
1. Le autorità federali competenti devono potere intervenire in modo attivo e vincolante sui piani direttori cantonali per quanto concerne il coordinamento di progetti e interessi che coinvolgono più cantoni e incidono sulla pianificazione del territorio.
2. Le autorità federali competenti devono essere in grado di valutare e, se necessario, di autorizzare in modo rapido gli adeguamenti dei piani direttori.
3. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione per i piani direttori cantonali, il Consiglio federale e le autorità federali devono avere la competenza di emanare direttamente le disposizioni vincolanti necessarie per fare rispettare la normativa vigente.
Begründung
Gli esperti del settore concordano: la concorrenza scatenatasi tra diversi siti della Svizzera interna per accogliere un gruppo farmaceutico americano il cui nome non è ancora stato reso noto ha già nuociuto notevolmente alla politica di sviluppo territoriale svizzera. Il caso "Galmiz" è espressione di un totale fallimento politico, dell'incapacità di attuare le leggi e di un fare misterioso assolutamente indegno. Ad esempio, non è possibile che secondo l'articolo 46 LPT i cantoni debbano comunicare "tempestivamente" all'ufficio federale competente la modifica dei piani di utilizzazione, ove le superfici per l'avvicendamento delle colture sono ridotte in misura superiore a tre ettari, mentre le stesse autorità prendono atto con indifferenza della decisione di azzonare 50 ettari di superfici per l'avvicendamento delle colture presa dalle autorità comunali. Urge assolutamente ridefinire la ripartizione delle competenze e delle responsabilità nell'ambito della politica territoriale. Occorre infatti garantire che
- gli obiettivi sanciti all'articolo 1 LPT non siano compromessi da autorità comunali e cantonali compiacenti che curano soltanto interessi privati,
- le decisioni d'importanza nazionale non possano essere prese (unicamente) a livello comunale,
- alla Confederazione siano accordate le competenze necessarie per tutelare e promuovere interessi di carattere nazionale nello sviluppo territoriale.
Attualmente, l'influenza delle autorità federali sullo sviluppo territoriale nei comuni e nei cantoni si limita praticamente all'autorizzazione dei piani direttori. Se si intende continuare a mantenere l'attuale sistema, bisogna però apportare sostanziali miglioramenti. Le modifiche proposte non solo permetteranno di raggiungere gli obiettivi enunciati all'articolo 1 LPT, ma garantiranno maggiore sicurezza nella pianificazione e flessibilità nel caso di eventuali adeguamenti dei piani direttori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il valido strumento della pianificazione direttrice cantonale permette di offrire per tempo e senza ulteriori procedure complicate ubicazioni adeguate all'economia e di creare, grazie ad uno sviluppo dell'insediamento ordinato, un contesto lavorativo e abitativo interessante. Vale perciò almeno la pena esaminare la possibilità di rafforzare la pianificazione direttrice cantonale in questi settori. Attualmente, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sta elaborando le relative proposte. In questo contesto saranno esaminate anche le richieste avanzate nel presente intervento. Le misure proposte verranno discusse con i cantoni. L'eventuale accettazione della mozione non deve influenzare la decisione del Consiglio federale in merito alle misure proposte.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.