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04.3712 · Mozione · 2004-12-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 30 dell'ordinanza sul collocamento (OC) autorizza la fornitura in Svizzera di personale proveniente dall'estero solo in casi eccezionali (ad esempio per la fornitura di personale specializzato nella pulizia di centrali atomiche, ovvero per manodopera non offerta in Svizzera). Malgrado ciò non è possibile escludere che i prestatori stranieri abusino di questa possibilità e forniscano personale in Svizzera in molti più casi di quanti, in effetti, siano consentiti dalla legge. Va inoltre sottolineato il fatto che, fino ad oggi, nessun ambiente economico ha fatto valere la necessità di ricorrere a questo articolo. Pertanto, per escludere qualsiasi abuso futuro, il Consiglio federale è disposto ad abrogare l'articolo 30 OC.

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.