04.3743 · Interpellanza · 2004-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La stampa riporta sempre nuovi casi di persone che alloggiano stranieri clandestini, nascondendoli alle autorità. Spesso tali atti sono presentati come delitti minori o addirittura come atti umanitari degni di lode, e vengono messi in relazione a una critica dell'inasprimento della politica in materia d'asilo e di stranieri. Di regola, i delitti in questione sono puniti unicamente con una multa minima. Eppure sono atti che compromettono l'intera politica in materia d'asilo e di stranieri, promovendo il lavoro nero e la criminalità. Chiedo dunque al Consiglio federale:
1. Come valuta la situazione attuale per quel che concerne il numero di stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera? Come valuta tale situazione rispetto a quella vigente all'estero?
2. Condivide l'opinione secondo cui alloggiare stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera non costituisce un delitto minore, bensì un atto condannabile che compromette, e in fin dei conti neutralizza, gli sforzi profusi dal legislatore e dalle autorità in vista di un inasprimento urgente e necessario del diritto in materia d'asilo e di stranieri?
3. Ha conoscenza del modo in cui altri Stati europei paragonabili al nostro puniscono simili delitti? Condivide l'opinione secondo cui, al confronto internazionale, la Svizzera è più lassista?
4. È anch'esso dell'avviso che una multa non è sufficiente quale deterrente e che s'impone pertanto una revisione delle basi legali nel senso di un inasprimento? È disposto a sottoporre al Parlamento una pertinente revisione di legge?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel gennaio 2004, il capo del DFGP ha incaricato gli uffici federali interessati del suo dipartimento nonché il corpo delle guardie di confine di stendere un rapporto relativo allo stato attuale nel settore della migrazione illegale. Tale rapporto è stato presentato al pubblico il 29 giugno 2004. In base ad esso, gli uffici federali coinvolti hanno proposto una serie di provvedimenti prioritari, quali ad esempio il potenziamento dei controlli delle persone alla frontiera e all'interno del Paese, l'armonizzazione delle prassi cantonali in materia d'applicazione delle leggi in materia d'asilo e di stranieri nonché maggiori controlli all'interno del Paese, al fine di individuare i casi di lavoro nero e di soggiorno illegale.
Una parte dei provvedimenti proposti possono essere attuati senza modifiche di legge. Nel contesto della revisione parziale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha inoltre presentato, in data 25 agosto 2004, pertinenti proposte di complementi o modifiche di legge. Ciò concerne segnatamente l'estensione del campo d'applicazione dell'assegnazione di un luogo di soggiorno e del divieto di accedere a un dato territorio, l'introduzione di una detenzione di breve durata, l'aumento della durata massima della carcerazione in vista del rinvio forzato, la concessione di un aiuto immediato anziché dell'aiuto sociale alle persone con una decisione negativa in materia d'asilo nonché misure volte ad accelerare la procedura di ricorso.
Per la natura stessa di queste realtà, non è dato di conoscere le cifre esatte né le condizioni vitali o la durata del soggiorno delle persone che dimorano illegalmente nel nostro Paese. Secondo pertinenti stime, ci sarebbero in Svizzera tra le 50 000 e le 300 000 persone in queste condizioni. Uno studio del professor Schneider (Università di Linz) stimava che, nel 2004, vi erano in Svizzera attorno alle 90 000 persone che svolgevano illegalmente un'attività lucrativa. Nel medesimo studio, il numero di lavoratori in nero in Austria era stimato a 114 000 unità e in Germania a 1 205 000.
2. Alloggiare stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera è un atto punibile ai sensi dell'articolo 23 LDDS. Chiunque facilita un soggiorno illegale, è punito con la detenzione fino a sei mesi. A questa pena può essere aggiunta la multa fino a 10 000 franchi; nei casi poco gravi, si potrà infliggere solo una multa. Se vi è l'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, la multa può ammontare fino a 100 000 franchi (art. 23 cpv. 2 LDDS). Per quel che concerne il numero delle condanne, disponiamo dei seguenti dati:
Fattispecie penale: Anno 2000; Anno 2001; Anno 2002
Facilitazione dell'entrata / del soggiorno illegale: 794 di cui 294 Svizzeri; 698 di cui 288 Svizzeri; 569 di cui 235 Svizzeri
Facilitazione dell'entrata / del soggiorno illegale nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito guadagno: 49 di cui 22 Svizzeri;
60 di cui 21 Svizzeri; 39 di cui 13 Svizzeri
Il Consiglio nazionale ha approvato un inasprimento generale delle disposizioni penali nella nuova legge sugli stranieri. Ciò vale anche per le fattispecie succitate (cfr. art. 111 DLStr). Con ciò è espresso che tali comportamenti non sono meri delitti minori. Va detto però che il Consiglio federale non ha nessun influsso sulle sentenze emanate nei singoli casi dai tribunali indipendenti.
3./4. Il diritto vigente e la nuova legge sugli stranieri dotano le autorità giudiziarie di un congruo strumentario per punire la facilitazione dell'entrata (risp. del soggiorno) illegale. Ricerche hanno permesso di constatare che in Germania sono in vigore disposizioni penali analoghe a quelle elvetiche.
Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.
Risposta del Consiglio federale.