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04.3751 · Interpellanza · 2004-12-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Nel 2001 il popolo svizzero, in occasione di una votazione popolare, ha approvato di misura gli impieghi armati all'estero. Subordinando il suo consenso alla condizione che gli impieghi avvengano su base volontaria e siano nell'interesse della Svizzera. Ma già sei mesi dopo è stato deciso nell'ordinanza sul personale federale, e alla fine del 2003 anche nell'ordinanza sul personale militare, che il Consiglio federale ha la facoltà, in relazione a impieghi all'estero, di emanare disposizioni derogatorie per il personale militare e che lo stesso personale militare può essere impiegato in ogni momento in Svizzera e all'estero per le esigenze di servizio. Quindi anche i militari di professione possono essere obbligati a partecipare agli impieghi in Kosovo, il che rappresenta una novità. Nonostante nel frattempo ci si sia dovuti arrendere all'evidenza dell'inefficacia di questi impieghi in Kosovo e delle disastrose conseguenze di tali impieghi in Iraq, i vertici dell'esercito hanno apparentemente l'intenzione di raddoppiare il numero di truppe all'estero.

Al riguardo, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È ancora consapevole del margine d'approvazione particolarmente ridotto a favore degli impieghi all'estero armati in occasione della votazione del 10 giugno 2001? Si ricorda ancora della promessa allora proferita, in considerazione dell'esiguo margine del risultato della votazione, di valutare in ogni caso gli impieghi all'estero in maniera particolarmente approfondita e di tenere conto dei dubbi certamente non ingiustificati della numericamente molto consistente minoranza?

2. Ritiene corretto annullare in un secondo tempo il principio del volontariato per tali impieghi, promesso al popolo e decisivo in sede di votazione, mediante un'ordinanza che non sottostà al referendum obbligatorio? Inoltre, per quale ragione il Consiglio federale ha rinunciato a tale principio?

3. Perché persegue un impiego all'estero della forza di un battaglione, nonostante non riesca a trovare i volontari disponibili a tale impiego?

4. Gli risulta che in futuro potrebbero essere obbligati a simili impieghi anche militari a contratto temporaneo e militari in ferma continuata (indicati dal Consiglio federale come militari di milizia)?

5. Attualmente il Consiglio federale invia militari anche in Bosnia allo scopo di sgravare l'esercito britannico (su richiesta di quest'ultimo), che fornisce il suo appoggio agli Stati Uniti nella controversa guerra in Iraq. Il Consiglio federale è veramente dell'avviso che ciò corrisponda ancora alla volontà popolare espressa il 10 giugno 2001? Non nutre proprio alcun timore che con questa misura possa essere lesa la neutralità e messa in pericolo la sicurezza del nostro Paese?

6. Non condivide il parere che - sulla base dell'esiguo margine del risultato della votazione popolare e in considerazione della profonda mutazione della situazione mondiale - occorrerebbe rinunciare almeno all'ampliamento degli impieghi militari armati all'estero?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della posizione degli aventi diritto di voto emersa dalla votazione relativa agli impieghi armati all'estero. Nel trattare le richieste per impieghi all'estero il Consiglio federale si attiene al quadro legale vigente.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. Consapevole della posizione del popolo in merito agli impieghi all'estero, il Consiglio federale soppesa attentamente gli impieghi all'estero. Gli impieghi sottostanno inoltre all'approvazione del Parlamento se sono armati, se interessano più di 100 militari e se durano oltre tre settimane. Ogni impiego di promovimento della pace è verificato alla luce della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera e deve basarsi su un mandato dell'ONU o dell'OSCE. In questo modo si intende garantire che ogni singolo impiego corrisponda agli interessi e alla politica di neutralità della Svizzera. Ma al fine di raggiungere comunque la maggiore flessibilità possibile, il concetto direttivo per l'esercito sottoposto al Parlamento prevedeva già che a medio termine "Esercito XXI" avrebbe dovuto essere in grado di partecipare a operazioni di sostegno della pace con al massimo una formazione della forza di un battaglione oppure, in alternativa, contemporaneamente con due unità rinforzate.

2. In merito al principio del volontariato per gli impieghi all'estero di militari di milizia non è cambiato nulla. Se qualcuno si annuncia volontariamente, viene concluso il pertinente contratto di lavoro oppure il militare presta servizio d'istruzione (retribuzione e computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione).

Anche per il personale militare (militari di professione e militari a contratto temporaneo) il servizio di promovimento della pace è di principio facoltativo. È tuttavia auspicabile che già nel contratto di lavoro di tale personale sia stabilito che nel quadro dei rapporti di lavoro sussiste l'obbligo di partecipare a impieghi di promovimento della pace. Con la libertà di sottoscrivere o meno il contratto di lavoro, si tiene sufficientemente conto del principio del volontariato ai sensi dell'articolo 66 capoverso 3 della legge militare (art. 47 cpv. 4 LM, art. 16 cpv. 3 OPers mil). Inoltre, per questo personale un trasferimento limitato nel tempo dell'attività ordinaria all'estero è conforme agli obblighi contrattuali reciproci (art. 20 della legge sul personale federale).

3. Fino ad oggi -- nonostante le esigenti condizioni d'assunzione -- il Consiglio federale ha sempre trovato sufficienti volontari per gli impieghi di promovimento della pace in corso. Si verificano carenze, alle quali è comunque sempre possibile porre rimedio, a livello di singole funzioni speciali e di quadri.

4. Con i militari a contratto temporaneo, come indicato al punto 2, viene concluso un contratto di lavoro che, a seconda della funzione, può prevedere l'obbligo di prestare impieghi all'estero. In base al diritto vigente, i militari in ferma continuata non possono essere obbligati a partecipare a impieghi all'estero.

5. L'impiego di al massimo 20 militari svizzeri in Bosnia e Erzegovina è stato autorizzato dal Parlamento. Esso avviene effettivamente in risposta a un'iniziale richiesta del ministro della difesa britannico, ma non con lo scopo di sgravare l'esercito britannico, bensì piuttosto come contributo a una forza di protezione europea sotto mandato dell'ONU.

6. Prima di ogni nuovo impiego di promovimento della pace il Consiglio federale verifica in maniera accurata la situazione internazionale e la situazione in materia di politica di sicurezza nonché l'interesse della Svizzera a un'eventuale partecipazione. L'ampliamento previsto a medio termine dal concetto direttivo per l'esercito ha unicamente lo scopo di aumentare la flessibilità dell'esercito in modo che possa partecipare ad altri impieghi, nel caso ciò venga ritenuto opportuno sotto il profilo politico; tale ampliamento non reca in alcun modo pregiudizio alla scelta di partecipare in quanto tale, che continua ad essere sottoposta al controllo parlamentare.

Risposta del Consiglio federale.