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04.3759 · Postulato · 2004-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a considerare nuove possibilità per la creazione di riserve obbligato-rie per l'assicurazione malattia, quali per esempio:

- l'istituzione di un fondo di riserva unico per tutte le casse malati in Svizzera;

- l'istituzione di un fondo di riserva unico destinato ad ogni cassa malati per tutte le attività svolte in Svizzera.

Occorre analizzare i vantaggi e gli svantaggi di tali fondi e le loro ripercussioni sui premi, non solo in relazione al futuro, ma anche in considerazione delle esperienze raccolte nel corso degli anni scorsi.

Begründung

Gli assicuratori malattie sono tenuti per legge a costituire delle riserve per garantire a lungo termine la loro solvibilità; il volume delle riserve necessarie dipende dal numero degli affiliati. Questa ga-ranzia finanziaria è indispensabile e non può essere contestata.

Tuttavia, per ogni cassa malati l'ammontare delle riserve è uno dei fattori determinanti per la fissa-zione dei premi in ogni cantone. È quindi evidente che la costituzione di riserve influenza il livello dei premi. Si è quindi creato un meccanismo di "flussi finanziari" tra le riserve e i premi, i cui effet-ti sono tutto sommato obiettivamente tangibili e possono essere considerati più o meno sotto con-trollo. Questo è anche il risultato delle migrazioni annuali degli affiliati da una cassa malati all'altra, causate dalla situazione concorrenziale venutasi a creare per volontà del legislatore nella LAMal. Le riserve non seguono gli affiliati che lasciano la cassa malati: ciò provoca distorsioni che rendono in-dubbiamente difficile una stima attendibile delle riserve necessarie per ogni singolo affiliato, dato che al momento di fissare i premi gli assicuratori non conoscono né il numero, né la struttura d'età dei propri affiliati, né la composizione del loro portafoglio. Inoltre alcune casse malati non raggiun-gono le dimensioni minime necessarie per evitare che la fissazione dei premi dipenda in misura ec-cessiva dallo stato delle riserve. Può dunque succedere che gli aumenti dei premi non abbiano alcu-na relazione con l'evoluzione dei costi dell'assicurazione malattie; in questo modo si penalizzano gli affiliati e s'introducono differenze di trattamento (le riserve permettono di limitare gli aumenti dei premi; la formazione obbligatoria di riserve grava invece sui premi). Non è ragionevole utilizzare parti troppo cospicue dei premi per garantire le riserve!

Al fine di evitare queste difficoltà e di attenuare un ulteriore aggravamento delle distorsioni già cau-sate dall'applicazione del modello federalista dell'assicurazione malattie, il Consiglio federale è in-vitato a considerare delle alternative che portino alla costituzione di fondi di riserva da parte delle casse malati (non si tratta di realizzare accantonamenti concernenti i casi correnti, bensì riserve de-stinate alla sicurezza).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che gestiscono l'assicurazione sociale malattie secondo il principio della mutualità. Esse devono costituire riserve sufficienti per garantire la solvibilità a lungo termine. Per le casse malati con più di 250 000 affiliati, le riserve devono raggiungere il 15 per cento del volume dei premi da incassare, mentre le riserve delle casse con un numero minore di affiliati devono raggiungere il 20 per cento dei premi. Le casse malati che contano meno di 50 000 affiliati hanno l'obbligo di essere riassicurate. In caso d'insolvenza, l'apposito fondo gestito dall'Istituzione comune LAMal prende a carico, al posto degli assicuratori insolventi, i costi delle prestazioni previste dalla legge.

Nel 2004 i tassi di riserva sono stati corretti al ribasso, soprattutto allo scopo di migliorare la trasparenza e di dare alle piccole casse malati le stesse possibilità di concorrenza sul mercato delle grandi casse malati. Inoltre, dopo l'entrata in vigore della LAMal le riserve per persona assicurata in franchi si sono globalmente ridotte (397 franchi al 31 dicembre 1996, 324 franchi al 31 dicembre 2003, vale a dire il 14,2 per cento dei premi da incassare).

Le riserve rappresentano i fondi propri delle casse malati in qualità di entità giuridiche ed economiche indipendenti. Sono alimentate dal risultato del conto economico e rappresentano, di conseguenza, la totalità dei benefici e delle perdite realizzati dalle casse malati nel corso degli anni. Il tasso di riserva è valido per la totalità degli affiliati di una cassa malati, indipendentemente dal territorio in cui svolge la sua attività. Se i tassi di riserva di una cassa malati scendono sotto il minimo legale, essa dovrà ricostituire le riserve mancanti a medio termine secondo un piano concordato con l'autorità di sorveglianza.

In questo contesto, "un fondo di riserva unico per tutte le casse malati della Svizzera" non dispenserebbe gli assicuratori malattie dall'obbligo giuridico e dalla necessità economica di disporre di fondi propri, come è il caso di tutte le imprese indipendenti. Se fosse istituito, un tale fondo dovrebbe essere proporzionale al volume dei premi da incassare e quindi essere alimentato ogni anno dal risultato dei conti economici delle casse malati. Inoltre richiederebbe l'adozione di una nuova struttura giuridica, provocando costi supplementari (d'esercizio e di sorveglianza). Un fondo di riserva unico per tutte le casse malati in Svizzera potrebbe anche spingere gli assicuratori a fissare premi insufficienti, dato che per coprire le eventuali perdite occorrerebbe attingere da questo fondo, a carico della totalità delle casse malati, ossia dell'insieme degli affiliati. Tale fondo sarebbe quindi contrario al principio della concorrenza tra casse malati sancito dalla LAMal.

La costituzione di un tale fondo presupporrebbe anche l'espropriazione delle riserve attualmente appartenenti alle casse malati (soprattutto i beni immobili). Inoltre, occorrerebbe determinare anche la forma che dovrebbero assumere i contributi iniziali di ogni cassa malati (somma fissa per assicurato, importo che supera il tasso di riserva legale ecc.).

Nel corso della procedura di approvazione dei premi, l'UFSP tiene conto del tasso di riserva globale di ogni cassa malati calcolato sulla totalità degli affiliati. L'Ufficio tiene anche conto delle riserve calcolatorie cantonali, esclusivamente a fini analitici, in particolare per evitare che gli affiliati di un cantone sovvenzionino gli affiliati di un altro cantone. Al momento dell'approvazione dei premi, il livello delle riserve di una cassa malati viene dunque preso in considerazione su una scala globale e non cantonale. Esso non ha quindi alcuna influenza diretta sui premi di un cantone particolare. In questo senso, le riserve delle casse malati costituiscono già di per sé un "fondo di riserva unico destinato a tutte le casse malati per le attività esercitate in Svizzera".

Nel corso degli ultimi anni, le casse malati hanno sviluppato un approccio complessivamente affidabile nella stima dei costi e quindi nella fissazione dei premi. Come tutte le imprese indipendenti, i budget sono confrontati ad un'incertezza dipendente dall'evoluzione della struttura degli affiliati. Una stima dei costi che avviene sistematicamente per difetto o per eccesso ha un'influenza sul livello delle riserve di una cassa malati e, in definitiva, sul livello dei premi. Tale processo è però conforme alla logica della concorrenza.

Il tasso di riserva legale influisce sulla determinazione dei premi delle casse malati in maniera meno importante rispetto all'incremento dei costi dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione di un fondo di riserva unico non esenterebbe le casse malati dall'obbligo di dover disporre di fondi propri. Di conseguenza, il Consiglio federale è del parere che uno studio del genere non sia giustificato, dato che non permetterebbe di rispondere alle attese dell'autore del postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.