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04.3765 · Interpellanza · 2004-12-17

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel diritto svizzero non vi sono disposizioni che vietano a un'impresa di raccogliere denaro per uno Stato o un'organizzazione estera. La questione è sapere se il Consiglio federale potrebbe nondimeno vietare in talune circostanze una siffatta raccolta di fondi.

La Costituzione federale (Cost.) da un lato e la legge federale del 22 marzo 2002 sull'applicazione di sanzioni internazionali (LEmb) dall'altro autorizzano il Consiglio federale a prendere provvedimenti che potrebbero condurre al divieto di tale tipo di attività. L'articolo 184 capoverso 3 Cost. prevede che "se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, (il Consiglio federale) può emanare ordinanze e decisioni". L'articolo 185 capoverso 3 Cost. prevede un meccanismo simile anche quando si tratta di "... far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna." Nel dicembre 2001 il Consiglio federale ha per esempio deciso che le condizioni dell'articolo 184 capoverso 3 Cost. erano soddisfatte per quanto riguardava la raccolta di fondi in favore delle Tigri Tamoul e l'aveva vietata. Aveva infatti considerato che detta raccolta di fondi, la quale in passato era accompagnata da propaganda che incitava alla violenza contro le autorità dello Sri Lanka, avrebbe potuto compromettere gli interessi svizzeri in tale Paese. Dal 2003 l'articolo 260quinquies del Codice penale vieta espressamente il finanziamento del terrorismo. Il Consiglio federale ritiene che nella fattispecie le condizioni degli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 non siano soddisfatte.

Il Consiglio federale potrebbe anche limitare il trasferimento di capitali a destinazione di uno Stato, se quest'ultimo è oggetto di sanzioni da parte della Comunità internazionale. Questa possibilità è prevista dall'articolo 1 capoverso 3 lettera a della LEmb. Tali misure coercitive possono tuttavia essere emanate dalla Confederazione soltanto se sono state "adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera" (art. 1 cpv. 1 LEmb). Nessun embargo è stato decretato nei confronti di Israele da una di queste organizzazioni né da uno dei partner commerciali della Svizzera. La Svizzera intrattiene del resto relazioni economiche normali con questo Stato.

La questione della neutralità è irrilevante in quanto nulla obbliga gli Stati neutrali a vietare le raccolte di fondi sul loro territorio

2. Il Consiglio federale non intende pertanto vietare la raccolta di fondi in favore di Israele, poiché né le condizioni previste negli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 né quelle previste nell'articolo 1 LEmb sono soddisfatte. Occorre infine menzionare che i diritti dell'uomo e il diritto umanitario sono parte integrante di un dialogo regolare tra il nostro Paese e Israele e che la Svizzera ha reiteratamente ricordato a tutte le parti in conflitto di rispettare i loro obblighi in materia.

Risposta del Consiglio federale.