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Intervalli più lunghi per i controlli dei veicoli con una prestazione chilometrica inferiore a 10 000 chilometri all'anno

04.3766 · Mozione · 2004-12-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) deve essere adeguata e gli intervalli per gli esami periodici ufficiali degli autocarri e dei trattori a sella oltre 3,5 tonnellate con una prestazione chilometrica inferiore a 10 000 chilometri all'anno fissati a quattro anni.

Begründung

In seguito all'accordo sui trasporti terrestri, stipulato tra la Svizzera e l'UE, alcuni detentori di autocarri e trattori a sella sono stati sorpresi dal fatto che l'intervallo degli esami periodici ufficiali dei loro veicoli è di un anno. E ciò nonostante il Consiglio federale avesse garantito in precedenza che la nuova regolamentazione non avrebbe interessato i veicoli che circolano esclusivamente sulle strade svizzere.

Con questo provvedimento, le PMI colpite risultano ancora una volta penalizzate, dovendo sostenere maggiori costi e oneri amministrativi. Ma anche da un punto di vista tecnico è superfluo controllare i veicoli ad intervalli così ravvicinati. In particolare per i settori come quello degli espositori è dimostrato che i veicoli utilizzati percorrono pochi chilometri, ma regolarmente. Diversa è la situazione nel settore edile, dove i relativi macchinari in parte sono fermi per lunghi periodi e, di conseguenza, soggetti a danni da fermo. I veicoli ad esempio degli espositori sono utilizzati costantemente su brevi tratti. Per questo motivo non è assolutamente necessario controllare questi mezzi una volta all'anno.

Questa categoria risulta infatti penalizzata, visto che è trattata alla stregua di altri detentori che percorrono con i loro mezzi molti chilometri, usurando così il veicolo. Per questi ultimi le disposizioni dell'Accordo sui trasporti terrestri sono adeguate, mentre ad esempio per gli espositori si tratta di un ostacolo superfluo. È perciò opportuno fissare intervalli di quattro anni per gli esami periodici ufficiali dei veicoli che circolano esclusivamente sulle strade svizzere e percorrono meno di 10 000 chilometri all'anno.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Accordo sui trasporti terrestri (ATT) fa parte degli accordi bilaterali stipulati tra la Svizzera e l'Ue, entrati in vigore il 1° giugno 2002, che hanno richiesto diversi emendamenti. L'ATT esige tra l'altro che la Svizzera adegui la propria normativa concernente i controlli tecnici dei veicoli stradali a quella dell'UE. Autocarri, trattori a sella pesanti e rimorchi con un peso totale superiore a 3500 chilogrammi devono perciò essere sottoposti a esami periodici annuali, mentre prima in Svizzera erano fissati intervalli da uno a quattro anni, in base all'anno di prima immatricolazione e all'utilizzazione del veicolo. Il 15 gennaio 2001 il Consiglio federale ha proceduto a questo adeguamento, mettendo in vigore la revisione dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).

L'ATT, anche se stipulato in vista dei trasporti internazionali tra le due parti contrattuali, non prevede regolamentazioni speciali per i veicoli che circolano soltanto all'interno di un Paese. La normativa comunitaria consente deroghe per i veicoli utilizzati per garantire la sicurezza pubblica (ad es. veicoli della polizia o dei pompieri). Considerato tuttavia che i controlli tecnici di cui si parla nel presente intervento servono a garantire una maggiore sicurezza nella circolazione e a ridurre l'inquinamento ambientale, al momento dell'adeguamento della regolamentazione svizzera non è stata sfruttata nemmeno questa possibilità.

Le parti del veicolo determinanti per la sicurezza e per le emissioni (freni, sistemi di controllo delle emissioni, ecc.) sono soggette ad un processo d'invecchiamento naturale, indipendentemente dai chilometri percorsi e dalla frequenza dell'utilizzazione. Per questo motivo, la maggior parte dei produttori di veicoli consiglia dei controlli dopo un certo chilometraggio, tuttavia almeno una volta all'anno. Le autorità d'immatricolazione cantonali competenti hanno constatato che anche i veicoli con un basso chilometraggio annuo, come ad esempio quelli utilizzati dal circo, da espositori o in campo edile presentano gli stessi problemi tecnici rilevati anche in mezzi utilizzati per percorsi più lunghi. Un'esigua prestazione chilometrica non è dunque un criterio sufficiente per ridurre gli intervalli degli esami periodici ufficiali.

Intervalli più lunghi per gli esami periodici di veicoli che circolano soltanto in Svizzera sono stati richiesti a varie riprese. Una tale regolamentazione non è tuttavia compatibile con la determinante direttiva 96/96/CE. Inoltre, non sarebbe giustificato sostenere la tesi secondo cui i veicoli che circolano soltanto in Svizzera debbano avere uno standard di sicurezza inferiore a quello dei mezzi esteri che circolano nel nostro Paese. Si tratterebbe infatti di una situazione in netta contraddizione con i principi alla base dell'ATT.

Inoltre, si presenterebbero difficoltà a livello esecutivo. Finora non si è mai distinto tra veicoli utilizzati soltanto nel traffico interno o mezzi impiegati anche per trasporti internazionali. Si dovrebbero creare nuove sottocategorie di veicoli e rilevare in modo attendibile i chilometri percorsi (anche per i rimorchi), per organizzare in modo efficiente gli esami periodici. Tuttavia, né i sistemi EED cantonali, né il registro dei veicoli e dei detentori (registro MOFIS) della Confederazione permettono una tale operazione e dovrebbero dunque essere riconcepiti. Per di più la stessa richiesta potrebbe essere avanzata anche dai detentori di altri tipi di veicoli con un chilometraggio basso. Soddisfare anche queste richieste comporterebbe un onere supplementare ancora maggiore per il rilevamento dei dati.

Nel quadro della revisione della OETV in corso è tuttavia messo in discussione l'intervallo degli esami periodici degli autocarri e dei rimorchi con una velocità massima di 45 chilometri all'ora. Questa deroga si giustificherebbe visto che questa categoria di veicoli, circolando a bassa velocità, rappresenta un rischio inferiore. Tale modifica sarebbe inoltre compatibile con la determinante direttiva 96/96/CE che prevede deroghe per la categoria "veicoli speciali".

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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