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04.3790 · Mozione · 2004-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare le disposizioni sul contratto di vendita in modo da rafforzare i diritti dei consumatori tenendo conto delle disposizioni dell'UE in materia. In tale contesto vanno segnatamente migliorati i diritti e lo statuto del consumatore per quanto concerne la compravendita, mediante una revisione degli articoli concernenti i difetti della cosa (art. 197-210 del Codice delle obbligazioni). La revisione deve ispirarsi alle disposizioni relative alla vendita dei beni di consumo della direttiva europea 1999/44/CE. A tal riguardo sarebbe opportuno rinunciare alle vigenti incombenze di verifica della cosa e di comunicazione dei difetti a carico del consumatore.

Begründung

La motivazione coincide con quella della mozione 02.3332 del 20 giugno 2002, tolta di ruolo il 18 giugno 2004 per decorrenza del termine d'esame.

La nuova direttiva europea 1999/44 CE del 25 maggio 1999, alla quale gli Stati membri dell'UE dovevano conformare la propria legislazione nazionale entro il 2002, rafforza decisamente la garanzia per difetti della cosa nel contratto di vendita a favore dei consumatori all'interno dello spazio dell'UE (cfr. Bernd Stauder, Die Gewährleistung, Plädoyer 2/00 pag. 32 segg.):

- viene introdotto un diritto alla riparazione della cosa;

- la durata della garanzia è portata a due anni;

- l'esclusione del diritto di garanzia diviene inammissibile;

- la direttiva non prevede incombenze di verifica della cosa e di comunicazione dei difetti a carico degli acquirenti. Gli Stati possono prevedere un termine di almeno due mesi entro il quale denunciare un difetto di conformità che è stato constatato;

- in caso di fornitura non conforme al contratto e per sei mesi, è prevista l'inversione dell'onere della prova a favore dei compratori.

La direttiva europea permette di armonizzare sul piano europeo uno dei principali ambiti dei diritti dei consumatori e di istituire una base legislativa minima in caso di difetti di un bene di consumo acquistato, applicabile a prescindere dal luogo d'acquisto del bene.

Diversamente da quanto succede nell'UE, in Svizzera il disciplinamento unitario del contratto di vendita, applicabile sia al settore commerciale che al consumo delle economie domestiche, conosce importanti lacune in materia di protezione dei consumatori. Ne fanno segnatamente parte il carattere di natura dispositiva delle norme legali, che possono venir limitate o escluse mediante condizioni generali contrattuali. I messaggi pubblicitari vengono trattati come semplici indicazioni del prezzo senza alcun impegno e senza alcuna portata contrattuale. Manca un diritto alla riparazione sancito dalla legge. Le incombenze di verifica della cosa e di comunicazione dei difetti, associate anche a termini molto brevi, ledono il consumatore: esse rispondono alle necessità specifiche degli scambi commerciali, ma non a quelle dei consumatori privati. Il termine di prescrizione di un anno è troppo breve quando si tratta di beni di consumo complessi.

Nella legislazione svizzera sul contratto di compravendita, lo statuto del consumatore va rafforzato rapidamente per rispondere in modo ottimale alle esigenze della moderna società dei consumi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare all'emanazione di una legge sul commercio elettronico. Risultano quindi superflue le proposte fatte in merito, ossia il miglioramento dello statuto giuridico dell'acquirente, segnatamente quando nello stesso caso si tratta anche di un consumatore. La rinuncia del Consiglio federale è motivata nel dettaglio nel suo parere del 21 dicembre 2005 in merito al rapporto della Commissione di gestione del Consiglio nazionale "La protezione del consumatore nel commercio elettronico. Aspetti contrattuali e protezione dei dati" (FF 2006 649). Non vi sono motivi per opporsi a un adeguamento del diritto svizzero a quello dell'Unione europea, nella misura in cui tale adeguamento sia vantaggioso. Ci si deve invece astenere dal procedere a un adeguamento qualora esso non presentasse alcun vantaggio o fosse addirittura sconveniente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.