04.402 · Iniziativa parlamentare · 2004-03-03
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Articolo 81 capoverso 2
2 Si adopera per l'efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per il traffico stradale e ferroviario e contribuisce a eliminare i problemi di capacità.
Articolo 197 numeri 2 e 3
2. Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche)
1 Un anno dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2 il Consiglio federale propone all'Assemblea federale un programma di durata limitata inteso a:
a. ultimare la rete delle strade nazionali conformemente allo stato dei lavori all'entrata in vigore della presente disposizione;
b. eliminare i problemi nevralgici della rete delle strade nazionali;
c. sovvenzionare provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura del traffico negli agglomerati. Vi rientrano le infrastrutture stradali e ferroviarie per quanto siano site negli agglomerati, servano a migliorare il traffico negli agglomerati e non possano essere cofinanziate in altro modo con fondi federali. Le sovvenzioni considerano l'importanza di entrambi i modi di trasporto e contribuiscono a uno sviluppo degli insediamenti equilibrato sul piano nazionale.
2 Il Consiglio federale riferisce ogni quattro anni all'Assemblea federale sullo stato della realizzazione del programma. Propone l'ulteriore realizzazione prevista e un limite di spesa per il successivo periodo di programma.
3. Disposizione transitoria dell'art. 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico)
1 La realizzazione del programma di cui all'articolo 197 numero 2 (disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2) è finanziata mediante un fondo giuridicamente e contabilmente autonomo. Il regolamento del fondo è emanato dall'Assemblea federale sotto forma di ordinanza che stabilisce anche le direttive per l'assegnazione dei mezzi di cui all'articolo 197 numero 2 capoverso 1.
2. Il fondo è alimentato:
a. come prima dotazione all'entrata in vigore dell'articolo 81 capoverso 2, mediante il trasferimento della metà dei fondi del finanziamento speciale "circolazione stradale";
b. con una parte del prodotto netto secondo l'articolo 86 stabilita dall'Assemblea federale.
3 I versamenti nel fondo sono stabiliti in modo che vi siano mezzi sufficienti sia per i compiti da finanziare con il fondo medesimo sia per gli altri compiti secondo l'articolo 86.
4 Il fondo non può indebitarsi. Il suo patrimonio non è rimunerato.
5 All'atto dello scioglimento del fondo, il saldo contabile è versato a favore del finanziamento speciale "circolazione stradale".