04.405 · Iniziativa parlamentare · 2004-03-08
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Le disposizioni del Titolo quarto del Codice civile (art. 122-124 CC) devono essere modificate affinché:
- si possa rinunciare alla divisione della prestazione di uscita solo a severe condizioni, qualora i coniugi siano stati uniti in matrimonio per un breve periodo (massimo cinque anni) e non abbiano avuto figli;
- la divisione sia esclusa qualora sia adempiuta la fattispecie dell'articolo 125 capoverso 3 numero 1 o 3 CC;
- siano disciplinate più chiaramente le condizioni relative alla determinazione delle basi per calcolare la rendita adeguata previste dall'articolo 124 CC.