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04.405 · Iniziativa parlamentare · 2004-03-08

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Le disposizioni del Titolo quarto del Codice civile (art. 122-124 CC) devono essere modificate affinché:

- si possa rinunciare alla divisione della prestazione di uscita solo a severe condizioni, qualora i coniugi siano stati uniti in matrimonio per un breve periodo (massimo cinque anni) e non abbiano avuto figli;

- la divisione sia esclusa qualora sia adempiuta la fattispecie dell'articolo 125 capoverso 3 numero 1 o 3 CC;

- siano disciplinate più chiaramente le condizioni relative alla determinazione delle basi per calcolare la rendita adeguata previste dall'articolo 124 CC.

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