04.471 · Iniziativa parlamentare · 2004-10-08
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Per quanto riguarda la naturalizzazione ordinaria, la legge sulla cittadinanza (LCit) va completata come segue:
1. I Cantoni sono fondamentalmente liberi di stabilire la procedura di naturalizzazione. Non sono ammesse procedure di naturalizzazione mediante votazione popolare.
Le naturalizzazioni possono essere decise mediante voto dell'Assemblea comunale a condizione che la procedura scelta soddisfi i requisiti costituzionali e che le decisioni siano motivate. I Cantoni disciplinano la relativa procedura.
2. Le persone la cui domanda di naturalizzazione è stata respinta sono legittimate ad adire il Tribunale federale per violazione dei diritti costituzionali.