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05.1021 · Interrogazione · 2005-03-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Stando al diritto svizzero vigente, il mancato pagamento di un debito pecuniario non costituisce un illecito punibile, ma deve essere sanzionato in base al diritto in materia di esecuzione forzata. Un datore di lavoro che si sottrae all'obbligo di pagare i contributi è punibile giusta l'articolo 87 LAVS solo se nel contempo inganna la cassa di compensazione o utilizza la somma necessaria per il pagamento dei contributi ad altri fini (DTF 89 IV 167, DTF 117 IV 78).

È nell'interesse dell'AVS che i datori di lavoro versino i contributi AVS/AI/IPG/AD alle casse di compensazione. Queste ultime vengono pertanto controllate regolarmente al fine di esaminare se adempiono correttamente ai loro compiti. Considerare il mancato pagamento dei contributi sociali come un reato e sanzionarlo come tale costituirebbe un ulteriore possibile mezzo di pressione per ottenere il loro versamento. A livello pratico però un simile disciplinamento è problematico in quanto i reati menzionati all'articolo 87 LAVS sono punibili solo se commessi intenzionalmente. La condizione del dolo potrebbe spesso mancare poiché ad essere toccate sono soprattutto le economie domestiche private e le piccole imprese che, sovente per ignoranza, non hanno annunciato i propri dipendenti. Va inoltre osservato che la repressione non era al centro dei dibattiti concernenti i provvedimenti volti a lottare contro il lavoro nero. Il Consiglio federale ritiene che si possa ottenere di più migliorando l'informazione piuttosto che criminalizzando i datori di lavoro che non pagano i contributi. Più che altro si devono creare incentivi affinché questi datori di lavoro adempiano ai loro obblighi. Il progetto attualmente discusso in Parlamento va in questa direzione: prevede una procedura di conteggio semplificata che dovrà essere messa a disposizione sia delle economie domestiche private che delle imprese. Infine bisogna appellarsi anche alla responsabilità dei salariati. Se questi ultimi constatano che il loro datore di lavoro non conteggia il loro salario, possono informarne la cassa di compensazione.

I responsabili delle casse di compensazione sono tenuti a comunicare qualsiasi reato all'istanza cantonale competente. Sovente, però, non viene sporta alcuna denuncia perché non si riesce a dimostrare che la persona accusata abbia commesso il reato in questione. Per rimediare a questa situazione si era previsto d'inasprire la disposizione penale dell'articolo 87 LAVS nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS, che però è stata respinta in votazione popolare il 16 maggio 2004. Nella prossima revisione dell'AVS il Consiglio federale presenterà una nuova modifica in merito. Stando alle informazioni date, anche la cassa di compensazione del cantone del Giura sporge denunce in modo sistematico, fatta eccezione per pochi casi ben definiti.

Risposta del Consiglio federale.