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05.1031 · Interrogazione · 2005-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Il Consiglio federale è a conoscenza dei problemi posti dalla cancellazione dal casellario giudiziale di tutte le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto gli 80 anni, operazione prevista dal diritto vigente. Nel quadro della revisione della parte generale del Codice penale, il Consiglio federale ha proposto un'ampia modifica delle norme applicabili al casellario giudiziale, modifica che è stata accolta dal Parlamento (modifica del 13 dicembre 2002, FF 2002 7351). In futuro i termini di eliminazione dipenderanno sempre dal tipo e dalla durata della pena o della misura comminata (art. 369 nCP). Il termine più breve per sentenze con pena di lieve entità è di 10 anni, i termini più lunghi possono essere di 40 anni e - se esistono motivi di proroga - anche più lunghi. Per l'eliminazione di una sentenza dal casellario giudiziale in futuro non avrà più importanza l'età (elevata) del condannato (cfr. art. 369 nCP). La norma prevista dall'articolo 14 lettera b dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato (RS 331), secondo la quale vanno eliminate dal casellario le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto 80 anni, non viene ripresa nella nuova ordinanza sul casellario giudiziale.

Gli effetti di questo disciplinamento non devono però essere sopravvalutati. Giusta l'articolo 14 dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato, per la maggior parte delle sentenze, vale a dire per condanne a una multa, condanne a una pena detentiva senza condizionale fino a tre mesi e pene detentive con la condizionale, i termini di eliminazione vanno da 6 a 15 anni dal momento della sentenza. Il limite di 80 anni d'età è rilevante soltanto se il condannato al momento della sentenza ha già un'età avanzata oppure se è già stato condannato a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi o se è stata pronunciata una misura nei suoi confronti.

2. Secondo le nuove disposizioni della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01) entrate in vigore il 1° gennaio 2005, la decisione delle autorità amministrative riguardo alla revoca della licenza di condurre dipende in linea di principio da due condizioni determinanti: da un canto vi deve essere una violazione delle norme della circolazione stradale il cui sanzionamento è escluso nella procedura sulle multe disciplinari. Dall'altro, è determinante che contro la persona in questione non sia stata già decisa una revoca della licenza o un altro provvedimento amministrativo (art. 16 - 16c LCStr). Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono di importanza assai limitata per l'informazione alle autorità amministrative. La polizia e le autorità penali devono infatti informare le autorità amministrative di qualsiasi infrazione che possa giustificare un provvedimento amministrativo previsto nella LCStr (art. 104 cpv. 1 LCStr). Per quanto concerne la seconda condizione, le autorità amministrative consultano il registro informatizzato delle misure amministrative ("ADMAS"), in cui è rilevata la totalità di tali misure (art. 104b LCStr). Anche per le revoche di licenze di condurre a causa di inidoneità alla guida (art. 16d LCStr), il casellario giudiziale è di secondaria importanza.

Giusta l'articolo 11 lettera b dell'ordinanza sul registro ADMAS (RS 741.55), i dati concernenti una persona anziana sono rimossi da ADMAS soltanto se la persona ha compiuto 90 anni e l'ultima misura è stata notificata prima del compimento degli 85 anni. Ciascuna misura notificata dopo il compimento degli 85 anni e rilevata in ADMAS fa sì che tutti i dati disponibili nel registro ADMAS vi restino per altri 5 anni.

Risposta del Consiglio federale.