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05.1044 · Interrogazione · 2005-03-18

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le direttive in materia di cooperazione emanate dal capo dell'esercito (01.01.04) si situano pienamente entro il quadro giuridico stabilito dalla Costituzione federale e dalla legge militare. Tali direttive definiscono le priorità e i punti fondamentali per l'attuazione della strategia di cooperazione nell'esercito entro il quadro giuridico e politico. La Costituzione federale assegna all'esercito la missione di contribuire a preservare la pace (art. 58 Cost.). Il Concetto direttivo "Esercito XXI" attribuisce un'importanza decisiva alla capacità di cooperazione con le Forze armate straniere (pag. 14).

La cooperazione militare della Svizzera con Stati esteri e con organizzazioni internazionali avviene in quattro settori: istruzione, acquisto d'armamenti, promovimento militare della pace e appoggio sussidiario all'assistenza umanitaria. Il promovimento militare della pace comprende, oltre agli impieghi armati menzionati nell'interrogazione, anche impieghi non armati (per esempio in quanto osservatori militari o sminatori oppure nel quadro di missioni di verifica o volte a definire i bisogni) e l'appoggio per mezzo di materiale ed esperti nell'ambito della gestione delle crisi e della ricostruzione. Le direttive del capo dell'esercito concernono quindi l'intera gamma della cooperazione dell'esercito e non unicamente impieghi armati di cui all'articolo 66a della legge militare. Occorre considerare che le condizioni legali e quelle previste dalla Costituzione valgono pure per le direttive del capo dell'esercito, senza che ciò debba essere espressamente ribadito. Tale osservazione riguarda in particolare anche i criteri per gli impieghi armati di promovimento della pace: mandato dell'ONU o dell'OSCE e nessuna partecipazione ad azioni di combattimento per l'imposizione della pace.

In questo contesto occorre tenere conto anche del differente uso fatto a livello internazionale per quanto concerne la terminologia nell'ambito del promovimento della pace; per questa ragione, infatti, le direttive in materia di cooperazione impiegano oltre al termine generico "gestione delle crisi" in uso presso la NATO anche altri due termini: "Crisis Response Operation" e "Peace Support Operation". Il Consiglio federale, indipendentemente dai termini impiegati, esamina i contributi della Svizzera in ogni singolo caso in funzione della coerenza con il nostro quadro giuridico e politico.

Risposta del Consiglio federale.