05.1052 · Interrogazione · 2005-06-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Con la prevista legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari (legge sui mercati finanziari; LFINMA), l'organizzazione della vigilanza sui mercati finanziari dovrebbe essere sottoposta a fondamentali modifiche. Grazie alla LFINMA viene istituito un ente di diritto pubblico chiamato "Vigilanza federale sui mercati finanziari (Finma)" in cui verranno riuniti la Commissione federale delle banche (CFB), l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) nonché l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Nel quadro di questi lavori saranno esaminate anche le regole relative all'incompatibilità degli organi della vigilanza finanziaria. L'avamprogetto Finma degli esperti posto in consultazione prevedeva che - contrariamente alla Commissione federale delle banche - il consiglio di vigilanza quale organo superiore della Finma avesse solo una funzione strategica e che la direzione, quale organo operativo, avesse competenza decisionale. Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione erano però dell'opinione che decisioni importanti come la revoca dell'autorizzazione o il divieto di esercitare la professione dovessero essere prese dal consiglio di vigilanza.
Sulla base di quanto emerso dalla consultazione, il Consiglio federale ha deciso di rafforzare il ruolo del consiglio di vigilanza della Finma, ma non si è espresso sulle modalità con cui intende perseguire quest'obiettivo. Per il resto si è attenuto alla concezione di base dell'organizzazione. Nondimeno, un eventuale rafforzamento del consiglio di vigilanza attuato con il trasferimento di competenze decisionali renderebbe necessari requisiti d'indipendenza e competenza più rigorosi per i membri dello stesso consiglio. D'altro canto, requisiti d'indipendenza troppo severi potrebbero rendere oltre misura difficoltosa la scelta di candidati competenti per un incarico complesso, pregiudicando in tal modo la necessaria professionalità della Finma.
In base all'articolo 23 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR; RS 952.0), i membri della CFB devono essere indipendenti ed esperti in materia. Essi non possono essere presidenti, vicepresidenti, delegati o membri del comitato direttivo del consiglio d'amministrazione di una banca, di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari come neppure membri della direzione di simili istituti, della direzione di un fondo di investimento o di un ufficio di revisione riconosciuto. Disposizioni in materia di composizione della commissione si trovano anche nell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché sugli organi di direzione e sui rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni; RS 172.31). Non sussistono altri requisiti posti ai membri della CFB.
Nella sua prassi, la CFB applica la ricusazione in modo rigoroso. Infatti, qualora esistano dubbi in ordine all'indipendenza, il membro deve ricusarsi. Motivi di ricusazione non sono solo la qualità di membro di un consiglio d'amministrazione di un istituto sottoposto a vigilanza (ammessa dalla legge sulle banche), ma anche l'assunzione di un mandato temporaneo concernente un affare oggetto dell'attività della CFB. Nonostante il rigore con cui è disciplinata la materia, i casi di ricusazione sono rari (40 dal 1999, ossia 8 casi all'anno su più di 200 affari annui). Il membro ricusato non riceve la documentazione relativa all'affare, deve abbandonare la riunione e non ottiene la decisione scritta sull'affare.
Considerato che le regole di ricusazione sono applicate con coerenza e che i lavori per la LFINMA procedono (il messaggio dovrebbe essere varato entro la fine di quest'anno), il Consiglio federale ritiene che attualmente la questione non abbisogni di ulteriori verifiche.
Risposta del Consiglio federale.