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05.1055 · Interrogazione · 2005-06-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Situazione iniziale:

Nell'assicurazione invalidità e nell'assicurazione malattie svizzere vige il principio della territorialità, vale a dire che le prestazioni mediche sono per principio rimborsate solo se dispensate in Svizzera. Le prestazioni fornite all'estero sono rimborsate solo a condizioni ben definite.

L'AI accorda provvedimenti di integrazione e mezzi ausiliari all'estero unicamente in casi eccezionali. L'assicurazione malattie copre le cure fornite all'estero per principio solo in casi d'emergenza. Negli Stati dell'UE, in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), le spese sono rimborsate anche quando le cure, considerato il tipo di prestazione e la durata del soggiorno, si dimostrano necessarie sotto il profilo medico.

Ora però, il tribunale delle assicurazioni sociali del cantone di Zurigo ha stabilito che l'AI deve rimborsare ad un bambino domiciliato in Svizzera e affetto da infermità congenita i costi dei provvedimenti sanitari ambulatoriali dispensatigli in uno Stato dell'UE, nonostante non si tratti di un caso eccezionale. Il tribunale ha fondato la sua decisione sul disciplinamento dell'ALC in materia di diritto di soggiorno dei destinatari di servizi

Risposta alle domande:

1. Il trattato CE istituisce le quattro libertà seguenti: libera circolazione delle persone, libera circolazione delle merci, libera circolazione dei capitali e libera circolazione dei servizi.

La via bilaterale scelta dalla Svizzera nelle relazioni con l'Unione europea passa attraverso la conclusione di accordi settoriali riguardanti unicamente determinati ambiti del diritto comunitario. All'interno dell'UE, la questione del rimborso delle cure sanitarie ricevute in uno Stato membro diverso da quello d'affiliazione interessa due ambiti del diritto comunitario: la libera circolazione delle persone e la libera circolazione dei servizi. La Svizzera ha concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone, ma non sulla libera circolazione dei servizi. Il Consiglio federale ritiene dunque che non vi siano incertezze concernenti il campo d'applicazione dell'ALC.

2. L'ALC permette ai cittadini di ogni Stato contraente l'accesso al mercato del lavoro degli altri Stati contraenti. Una disposizione specifica è stata introdotta al fine di permettere ai fornitori di servizi di recarsi temporaneamente sul territorio di un altro Stato contraente per fornire le proprie prestazioni. Un'ulteriore disposizione legale disciplina il diritto dei destinatari di servizi di entrare e soggiornare sul territorio di un altro Stato contraente. Queste disposizioni non disciplinano però le modalità di fornitura e la fruizione di servizi medici e farmaceutici sul territorio di un altro Stato contraente. L'ALC concerne quindi solo in misura molto ristretta e in un contesto assai limitato la libera circolazione dei servizi: esso non prevede la piena libertà di prestare servizi ai sensi del diritto comunitario.

3. Il Consiglio federale è cosciente degli effetti dell'approccio settoriale e tiene a che l'ALC sia applicato ai sensi di quanto precedentemente esposto.

Il fatto di limitare il rimborso di prestazioni dispensate al di fuori della Svizzera non viola l'ALC. In materia di libera circolazione dei servizi, l'ALC tratta unicamente della legalità di un soggiorno finalizzato a prestare servizi o a fruirne sul territorio di uno Stato contraente.

Quanto al rimborso di queste prestazioni da parte delle istituzioni di sicurezza sociale, l'ALC si limita alle prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto del tipo di prestazione e della durata del soggiorno. Il rimborso è escluso quando lo scopo del soggiorno all'estero è di ricevere cure mediche, salvo nel caso in cui l'istituzione competente abbia dato in precedenza il suo accordo.

4. Non si è mai trattato di includere nell'ALC la libera circolazione dei servizi nella forma vigente nell'UE. Del resto i negoziati in vista della conclusione di un accordo sulla libera circolazione dei servizi tra la Svizzera e l'UE sono stati sospesi di comune accordo nel quadro degli Accordi bilaterali II.

5. Sì. Nell'ambito dell'estensione dell'ALC ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea, non vi sarà alcun cambiamento al riguardo: le disposizioni attualmente applicabili nelle relazioni con i 15 Stati membri dell'UE lo saranno anche ai 10 nuovi membri.

6. Vedi risposta al punto 5.

7. I costi dell'assicurazione malattie sono costituiti dal prezzo delle prestazioni moltiplicato per il volume delle medesime. L'introduzione di una piena libertà di circolazione dei servizi avrebbe di per sé un'influenza positiva sui prezzi, poiché le prestazioni fornite all'estero sono spesso più convenienti che in Svizzera. Questo effetto positivo potrebbe tuttavia essere compensato da un eventuale effetto negativo sul piano del volume delle prestazioni. In effetti, visti l'attuale obbligo di contrarre e le caratteristiche dell'offerta e della domanda in campo sanitario, v'è da temere che una soppressione totale del principio di territorialità provochi un aumento del consumo di prestazioni mediche.

Risposta del Consiglio federale.