05.1067 · Interrogazione urgente · 2005-06-09
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contempla alcun articolo concernente specificamente le conseguenze di un'eventuale rifiuto della Svizzera di applicare l'ALC ai nuovi Stati membri dell'UE. Una reiezione da parte della Svizzera significherebbe una disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri. L'UE ha tuttavia chiaramente fatto sapere che non accetterà siffatte discriminazioni. Qualora la Svizzera rifiutasse l'estensione dell'applicazione dell'ALC ai nuovi Stati membri, vi sarebbe il rischio che l'UE eserciti il suo diritto di denunciare l'Accordo in qualsiasi momento. In tal caso, in virtù della clausola ghigliottina, i sette Accordi bilaterali I non avrebbero più effetto sei mesi dopo la notifica della denuncia dell'ALC. In caso di rifiuto da parte del popolo svizzero dell'estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi membri, spetta all'UE determinare la sua posizione.
2. La reiezione dell'estensione della libera circolazione delle persone avrebbe serie ripercussioni sulle relazioni politiche ed economiche tra la Svizzera e l'UE. Il Consiglio federale lo ha sottolineato più volte, ma soprattutto nel suo messaggio del 1° ottobre 2004 concernente l'approvazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea (FF 2004 5203, in particolare 5228).
La denuncia degli Accordi bilaterali I avrebbe in particolare le seguenti ripercussioni:
Nell'ambito della libera circolazione delle persone il reciproco accesso al mercato del lavoro non sarebbe più garantito. Questo significherebbe che l'economia svizzera, fortemente dipendente dalla manodopera straniera, avrebbe grandi difficoltà a coprire il proprio fabbisogno di lavoratori qualificati provenienti dall'UE. Nel contempo, per le imprese svizzere sarebbe difficile inviare i loro collaboratori nelle rispettive sedi nell'UE. Uno dei vantaggi concorrenziali essenziali della piazza economica svizzera, ossia il fatto di avere un mercato del lavoro aperto e flessibile, andrebbe pertanto perso. Inoltre, e non da ultimo, per i giovani diventerebbe più difficile effettuare esperienze professionali nel mercato del lavoro dell'UE.
In materia di appalti pubblici, gli offerenti svizzeri si troverebbero svantaggiati rispetto ai loro concorrenti europei nelle gare d'appalto nell'UE. È il caso in particolare per il settore delle infrastrutture comunali, ad esempio i trasporti pubblici locali, l'approvvigionamento idrico e di energia o lo smaltimento dei rifiuti, settori nei quali i nuovi Stati membri dell'UE dovranno, con l'aiuto delle sovvenzioni dell'UE, ricuperare i loro ingenti ritardi.
Nell'ambito degli ostacoli tecnici al commercio, la semplificazione delle norme per l'ammissione dei prodotti svizzeri nel mercato UE verrebbe a cadere. Gli esportatori svizzeri dovrebbero pertanto ottenere di nuovo autorizzazioni separate per il mercato UE, il che comporterebbe costi e ritardi supplementari. Ne conseguirebbe una perdita di competitività.
Quanto ai trasporti terrestri, la politica coordinata dei trasporti tra l'UE e la Svizzera non sarebbe più garantita. La TTPC, che oltre ad essere accettata dall'UE è uno dei pilastri centrali della politica dei trasporti svizzera, sarebbe messa in dubbio. Ciò avrebbe gravi conseguenze per il finanziamento delle NTFA e per il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico delle merci attraverso le Alpi. Inoltre, l'accesso senza discriminazioni per i trasportatori svizzeri al mercato europeo dei trasporti stradali non sarebbe più garantito e la liberalizzazione parziale del trasporto ferroviario internazionale di merci verrebbe a cadere.
Nel trasporto aereo, la parità di trattamento delle compagnie aeree svizzere rispetto ai loro concorrenti europei sul mercato comunitario liberalizzato (eccettuato il cabotaggio nazionale) non sarebbe più garantita. La libera scelta delle rotte aeree potrebbe nuovamente essere limitata e potrebbero essere reintrodotte restrizioni relative al numero di passeggeri. Le tariffe praticate su talune rotte dovrebbero di nuovo ottenere il benestare delle autorità dei Paesi destinatari.
Nel settore del commercio dei prodotti agricoli il reciproco accesso ai mercati disciplinato nell'Accordo sull'agricoltura non sarebbe più garantito. No lo sarebbe neppure il reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni tecniche nell'ambito della medicina veterinaria, dei prodotti fitosanitari, dell'agricoltura biologica e delle norme di qualità. I dazi applicabili a taluni prodotti agricoli potrebbero di nuovo essere aumentati e i contingenti ridotti. In particolare, la liberalizzazione degli scambi di formaggio prevista dall'Accordo e che offre alla Svizzera un cospicuo vantaggio concorrenziale, sarebbe rimessa in dubbio. Tutto questo renderebbe estremamente difficile raggiungere gli obiettivi della politica agricola svizzera.
Risposta del Consiglio federale.