05.1073 · Interrogazione · 2005-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Se ci si basa sulla legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1), il creditore non deve preoccuparsi del modo in cui il credito concesso verrà impiegato. La pubblicità criticata dall'autore dell'interrogazione non può in linea di principio essere contestata alla luce degli scopi perseguiti dalla legge sul credito al consumo.
Secondo l'articolo 3 lettera n della legge federale del 19 dicembre 1986 sulla concorrenza sleale (RS 241), chi concede un credito deve segnalare, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo, che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2. Il rispetto delle disposizioni sulla capacità creditizia spetta al giudice (art. 28 segg. LCC). Il giudice si attiva quando il consumatore intenta un'azione nei confronti del creditore o viceversa.
3. In base alle conoscenze attuali, la possibilità di contrarre un credito al consumo non costituisce una delle cause principali dell'indebitamento giovanile. Contro siffatta pubblicità non c'è niente da ridire fintanto che essa non spinge i giovani a consumi acritici. Espressa in tali termini, la preoccupazione dell'autore dell'interrogazione è condivisa dal Consiglio federale.
4. Il creditore è in linea di principio responsabile della diligenza da prestare nella concessione di un credito. Deve pertanto sopportare eventuali perdite. La legge sul credito al consumo prevede che il creditore che violi in modo grave le disposizioni sul controllo della capacità creditizia perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese (art. 32 LCC). Non è accettabile che lo Stato si assuma i rischi di perdite finanziarie.
Risposta del Consiglio federale.