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05.1093 · Interrogazione · 2005-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha appreso dalla stampa dell'esistenza di questi voli. Nel frattempo, dagli accertamenti effettuati, risulta che gli aeromobili menzionanti nel testo dell'interrogazione e citati dalla stampa con indicazione dell'immatricolazione, hanno fatto scalo a Ginevra il 24 dicembre 2003, il 25 gennaio e il 15 aprile 2004, per proseguire poi verso Washington. I movimenti nel traffico aereo da e per la Svizzera possono costituire oggetto di un controllo da parte del Servizio di analisi e prevenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia qualora indizi concreti facciano supporre l'esistenza di fatti legati alla sicurezza dello Stato oppure, in presenza di elementi di sospetto concreti di violazione del diritto penale, di un controllo da parte delle competenti autorità inquirenti; non si tratta comunque di controlli sistematici su tutti i voli. D'altronde ciò non sarebbe possibile viste le centinaia di voli in arrivo e in partenza dalla Svizzera. Per quanto concerne i voli menzionati, al momento dell'atterraggio non sussistevano elementi di sospetto che avrebbero reso necessari controlli più accurati.

Anche dagli accertamenti successivi non è emerso in alcun modo che i citati voli abbiano perseguito scopi illeciti, ovvero il trasporto forzato di persone attraverso la Svizzera oppure il loro allontanamento forzato dal nostro Paese.

2. Gli aeromobili stranieri che atterrano in Svizzera devono rispettare senza riserva alcuna il diritto svizzero. Non godono dell'extraterritorialità. La legislazione in materia doganale disciplina in modo esaustivo i controlli cui sottostanno in Svizzera gli aeromobili in arrivo e in partenza. Se in virtù del diritto doganale questi controlli sono obbligatori, la loro effettuazione è di conseguenza sistematica. Si tratta per esempio di controlli del manifesto di carico oppure, nel caso di trasporto commerciale di persone, dell'elenco dei passeggeri. Dopo le operazioni di scarico, il velivolo è ispezionato da un funzionario doganale che può esigere l'apertura di tutti gli spazi, gli armadi e i contenitori. In presenza di elementi di sospetto le autorità doganali possono effettuare controlli in qualsiasi momento. Di solito i sospetti riguardano la possibile violazione di prescrizioni doganali. Conformemente alle prescrizioni della Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC), l'Ufficio federale dell'aviazione civile può procedere a controlli tecnici su aeromobili stranieri nel quadro della valutazione sulla sicurezza degli aeromobili non comunitari (SAFA). Tali controlli si limitano però soltanto agli aspetti tecnici, p. es. alle licenze dei piloti, ai documenti da trasportare obbligatoriamente nel cockpit, ai dispositivi di sicurezza nel cockpit e in cabina e allo stato generale dell'aeromobile.

3. Sia a livello multilaterale che bilaterale, la Svizzera ha ricordato più volte l'importanza fondamentale del divieto di tortura quale disposizione imperativa del diritto internazionale. Inoltre, in occasione della visita a Washington nel giugno 2005, la consigliera federale Micheline Calmy-Rey e il segretario di Stato Ambühl hanno consegnato alle autorità americane un memorandum in cui si sottolinea che il trasporto di persone verso Paesi in cui rischiano di essere torturati, viola il divieto di tortura e il principio del non respingimento. Dopo il risalto che gli organi di informazione hanno dato alla vicenda, il DFAE ha chiesto chiarimenti all'ambasciata americana a Berna. Il DFAE ha trasmesso i dati e le immatricolazioni all'ambasciata dichiarando che, se i dati dovessero risultare fondati, la Svizzera condannerà questa prassi e chiederà agli USA di far cessare questo tipo di voli. L'ambasciata ha comunicato che avrebbe trasmesso la richiesta, informando Washington dei timori della Svizzera. La Svizzera riceverà una risposta ufficiale.

Risposta del Consiglio federale.