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05.1109 · Interrogazione · 2005-06-17

Cancelleria federale

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'esame della fattibilità del voto elettronico in Svizzera è avviato in seguito ad alcuni interventi parlamentari del 2000. Nel 2002 il Parlamento ha quindi istituito le basi giuridiche per l'esecuzione di progetti pilota con il voto elettronico. Attualmente la Cancelleria federale sta effettuando prove pilota in collaborazione con i cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo nel quadro delle votazioni popolari a livello federale. Contrariamente a quanto accade negli Stati Uniti, in Svizzera non vengono impiegate macchine per lo scrutinio nei locali di voto. Gli aventi diritto possono inviare il proprio voto via Internet o mediante cellulare ("remote electronic voting").

In merito alle singole domande:

1. Al Consiglio federale non compete giudicare un'elezione del presidente degli Stati Uniti definitiva sotto tutti gli aspetti. Del rimanente, il Consiglio federale rimanda alla missione di osservazione elettorale dell'OSCE diretta dalla consigliera nazionale Barbara Haering.

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'interrogante secondo cui i sistemi di voto elettronico possono implicare rischi specifici rispetto alle varianti di voto tradizionali. Per tale motivo, negli articoli 27a-27q dell'ordinanza sui diritti politici esso ha emanato disposizioni esecutive di natura tecnica e organizzativa concernenti l'attuazione e la sicurezza del voto elettronico. Il Consiglio federale autorizza il voto elettronico nell'ambito di progetti pilota in Svizzera soltanto se il cantone pilota adempie tutte le disposizioni esecutive ed è garantito uno svolgimento privo di problemi. Per l'autorizzazione di una prova pilota il Governo si basa sulle raccomandazioni della Cancelleria federale e di un gruppo d'accompagnamento dei progetti composto di specialisti della Confederazione e dei cantoni interessati. Prima del primo impiego di un sistema, la Cancelleria federale ne fa verificare da un organo indipendente la sicurezza di fronte ad attacchi interni ed esterni. Gli abusi sistematici devono poter essere esclusi in ogni caso (cfr. in merito: ODP art. 27d cpv. 1 lett. c e f, cpv. 2 lett. a-c; art. 27e cpv. 4; 27f cpv. 3). In occasione di una votazione con voto elettronico, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa all'inizio della votazione e lo scrutinio dei voti elettronici la domenica della votazione, nei cantoni sono presenti sul posto rappresentanti della Cancelleria federale. Un controllo esaustivo del diritto di voto permette di impedire il "ghost voting". Grazie all'identificazione e all'autenticazione elettronica sicura dei cittadini votanti, che prevede l'inserimento di una password e l'indicazione di dati personali specifici, è possibile impedire un eventuale "furto" di voti in grande stile. L'anonimato degli aventi diritto di voto deve essere tutelato in ogni caso. A tale scopo sono stati formulati gli articoli 27f-27h dell'ODP. Come per le possibilità di voto tradizionali (urna, urna itinerante; corrispondenza), i votanti devono avere fiducia nello Stato e nel processo di voto. A tal fine gli articoli 27 segg. OPD definiscono una serie di misure volte a creare fiducia (cfr. ODP art. 27g cpv. 3; art. 27k; art. 27m cpv. 2; art. 27n).

3./4. Le esperienze fatte con le macchine per lo scrutinio e con il "remote electronic voting" negli Stati Uniti e in altri Stati confluiscono sin dall'avvio del progetto del voto elettronico nelle considerazioni della Cancelleria federale e dei cantoni pilota. Il Consiglio federale ha inoltre incaricato la Cancelleria federale di raffrontare, nel quadro dei chiarimenti in corso, i rischi del voto per corrispondenza e i rischi del voto elettronico. In merito sarà necessario tenere conto anche degli aspetti politico-governativi della questione. Dopo la conclusione dei progetti pilota nei cantoni di Neuchâtel e di Zurigo, pianificati per l'autunno del 2005, nel 2006 il Consiglio federale adotterà un rapporto di valutazione esaustivo sul voto elettronico a destinazione del Parlamento. In seguito il Parlamento potrà decidere se e come eventualmente introdurre il voto elettronico in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.