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05.1113 · Interrogazione · 2005-09-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nel progetto d'ordinanza concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali, il Dipartimento federale dell'economia prevede che la competenza in materia di ammissione per i titolari di una maturità sia delle SUP e non delle scuole professionali di base o delle scuole professionali, artigianali e industriali. Questa disposizione contravviene chiaramente alla prassi attualmente applicata in Svizzera: i complementi di formazione necessari per essere ammessi ad un livello di formazione superiore sono impartiti ad un livello inferiore che ne attesta l'acquisizione.

Pongo quindi al Consiglio federale le domande seguenti:

L'ordinanza d'esecuzione della legge sulle scuole universitarie professionali costituisce un precedente; intende il Consiglio federale mettere comunque in discussione i principi attualmente validi riguardo al passaggio fra i livelli e all'ammissione?

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che attribuendo alle SUP la competenza di decidere in materia di ammissione a tali scuole, manifesta una chiara diffidenza nei confronti delle scuole professionali di base e delle scuole professionali, artigianali e industriali?

Stellungnahme des Bundesrates

L'interrogazione riguarda il progetto di ordinanza del Dipartimento federale dell'economia in cui la competenza in materia di ammissione alle scuole universitarie professionali (SUP) dei titolari di maturità ginnasiali è affidata alle scuole universitarie professionali e non alle scuole professionali di base o alle scuole professionali, artigianali e industriali.

L'ammissione agli studi in una SUP è disciplinata nell'articolo 5 della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP). Giusta tale articolo, l'ammissione ad una SUP senza esame preliminare è possibile non solo ai titolari di una maturità professionale bensì anche ai titolari di una maturità liceale a condizione che essi possano comprovare un'esperienza lavorativa di almeno un anno grazie alla quale abbiano acquisito conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il programma di studio. Giusta il capoverso 3 dello stesso articolo, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) definisce gli obiettivi pedagogici dell'esperienza lavorativa di un anno nelle singole discipline.

Il DFE ha fissato i requisiti di tale esperienza lavorativa nell'ordinanza del 2 settembre 2005 (RS 414.715) concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. In particolare, le scuole universitarie professionali, in collaborazione con le associazioni professionali, provvedono a determinare requisiti uniformi dell'esperienza lavorativa e li inseriscono nei programmi d'insegnamento. Detti requisiti si basano sugli obiettivi d'insegnamento nelle formazioni professionali di base dei singoli campi specifici.

La LSUP dal canto suo disciplina le condizioni d'ammissione per i titolari di una maturità liceale. A differenza delle disposizioni abrogate, la nuova regolamentazione prevede che il settore professionale (associazioni professionali) sia coinvolto e che si tenga conto degli obiettivi d'insegnamento delle formazioni di base. Il Consiglio federale rammenta inoltre come anche in sede di dibattito parlamentare sia stato chiesto di far incombere alle scuole universitarie professionali il rispetto degli obiettivi di apprendimento. Le nuove disposizioni all'articolo 3 e seguenti dell'ordinanza del DFE concernente l'ammissione tengono conto di queste esigenze.

Risposta del Consiglio federale.

Ordinanza SUP. Il Seco diffida delle scuole professionali di base? | Lexipedia | Lexipedia