05.1126 · Interrogazione · 2005-09-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In alcuni cantoni e comuni del nostro Paese si constata che un numero crescente di contribuenti non versa interamente o affatto le imposte. Di conseguenza le collettività pubbliche colpite da questo fenomeno si trovano in difficoltà finanziarie.
Aumentano le richieste di introdurre un'imposta alla fonte affinché tutti i contribuenti adempiano ai loro obblighi pubblici, non foss'altro che per correttezza nei confronti di chi dà prova di senso civico in ambito finanziario.
Alcuni sostengono che questa modalità di riscossione già in uso in altri Paesi potrebbe essere incompatibile con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) o con la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD).
È evidente che l'introduzione di questa modalità di riscossione genererebbe oneri supplementari per i datori di lavoro. Tuttavia, questi ultimi non possono, da un lato, lamentarsi degli oneri supplementari e, dall'altro, denunciare la mancanza di senso civico attraverso gli eletti o i partiti politici che li rappresentano.
Per questi motivi pongo al Consiglio federale le domande seguenti:
- La riscossione di un'imposta alla fonte da parte dei cantoni e dei comuni è compatibile con la legislazione federale?
- A prescindere dalla risposta alla precedente domanda, è favorevole a questa modalità di riscossione e proporrebbe, se del caso, una modifica della legislazione federale?
Stellungnahme des Bundesrates
Per quanto concerne la riscossione dell'imposta sul reddito, il diritto fiscale svizzero prevede un sistema di tassazione mista. Nella procedura di tassazione, il contribuente e l'autorità fiscale determinano congiuntamente l'ammontare dell'imposta. La procedura di riscossione inizia con l'invio al contribuente di polizze di versamento. Questi deve pagare l'imposta entro le scadenze fissate dall'ente pubblico e può effettuare anche pagamenti anticipati.
L'imposta alla fonte sul reddito del lavoro prevista dalla legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), dalla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) e dalle legislazioni tributarie cantonali costituisce l'unica eccezione. Conformemente agli articoli 32segg. LAID e 83segg. LIFD, i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Si tratta di una vera imposta alla fonte che sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. L'imposta alla fonte è riscossa presso il debitore del reddito imponibile che, nella maggior parte dei casi, è il datore di lavoro. Il debitore è tenuto a trattenere l'imposta dovuta, a fornire al contribuente una distinta e a versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale.
L'articolo 32 LAID e l'articolo 83 LIFD definiscono in modo preciso ed esaustivo la cerchia di persone assoggettate all'imposta alla fonte. La riscossione di un'imposta alla fonte generalizzata da parte dei cantoni e dei comuni non è dunque compatibile né con la LAID né con la LIFD nel loro attuale tenore.
Con riferimento alla seconda domanda, il Consiglio federale rimanda al parere espresso nell'ambito del postulato Zisyadis (05.3330) e ribadisce l'intenzione di apportare al sistema fiscale riforme fondamentali a lungo termine e di esaminare varie opzioni di riforma. Sulla base di questo esame dovrà essere valutata anche la possibilità di introdurre sistemi di riscossione alternativi, come segnatamente quello dell'imposizione alla fonte.
Il Consiglio federale considera pertanto prematuro escludere o favorire la soluzione di un'imposizione alla fonte generalizzata.
Al contrario, i cantoni potrebbero predisporre un sistema di "pagamenti anticipati obbligatori" da riscuotere presso il debitore della prestazione imponibile. Le imposte cantonali e comunali sarebbero poi fissate definitivamente mediante una procedura di tassazione ordinaria. A tale scopo sarebbe tuttavia necessaria una base legale cantonale esplicita. I cantoni godono di grande libertà organizzativa in materia di riscossione delle imposte, poiché la LAID non ne disciplina la procedura. Bisogna evidenziare che una simile procedura comporterebbe un onere amministrativo supplementare per i datori di lavoro.
Per quanto concerne l'imposta federale diretta, un sistema di pagamenti anticipati obbligatori non sarebbe compatibile con la LIFD e richiederebbe modifiche legislative.
Risposta del Consiglio federale.