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05.1139 · Interrogazione · 2005-10-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In relazione alle prestazioni finanziarie versate da conti di enti pubblici svizzeri a persone residenti all'estero invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. A quanto ammontano nel complesso le prestazioni versate a persone residenti all'estero da Confederazione e cantoni?

2. Quanti sono i beneficiari?

3. Quali prestazioni vengono versate senza essere convertite secondo il potere d'acquisto dello Stato di residenza del beneficiario? Il Consiglio federale è disposto a creare una base legale generale per la conversione di tutte le prestazioni versate all'estero?

4. Quali prestazioni sono versate dai cantoni conformemente a disposizioni imperative del diritto federale?

5. Esiste una base legale per tutti i versamenti?

6. Quante persone che non hanno mai risieduto nel nostro Paese vengono sostenute o mantenute all'estero con mezzi pubblici svizzeri?

7. Quante persone che non hanno mai avuto alcuno statuto di soggiorno legale in Svizzera vengono sostenute all'estero con mezzi pubblici svizzeri?

8. Vi sono casi in cui enti pubblici svizzeri versano prestazioni finanziarie all'estero anche se il beneficiario non ne ha alcun diritto?

Stellungnahme des Bundesrates

A domande relative a non meglio definite prestazioni degli enti pubblici non è possibile dare risposte generali. Poiché il contesto sembra suggerire che l'interrogazione sia riferita soprattutto alle prestazioni sociali, la risposta sarà limitata a questo settore. In questo senso sono significative soltanto le prestazioni esportabili finanziate esclusivamente con mezzi pubblici (riduzione dei premi, aiuto sociale) o mediante una combinazione di contributi e mezzi pubblici (AVS/AI, assegni familiari nell'agricoltura). Non costituiscono invece oggetto della risposta le prestazioni non esportabili (p. es. gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari) e quelle finanziate esclusivamente mediante contributi (p. es. previdenza professionale, assicurazione malattie e infortuni, assicurazione contro la disoccupazione). In merito ad altre prestazioni cantonali eventualmente versate all'estero non esistono dati. Le cifre riportate si riferiscono al 2004.

1. Somma delle prestazioni (in milioni di franchi)

A) Prestazioni fondate su contributi cofinanziate dagli enti pubblici

AVS/AI: 4 414,00

Assegni familiari nell'agricoltura: 10,00

B) Prestazioni degli enti pubblici

Riduzione dei premi per persone residenti in Stati membri dell'UE o dell'AELS (Confederazione e cantoni): 0,35

Aiuto sociale per Svizzeri all'estero (parzialmente rimborsate): 2,80

Totale in milioni di franchi: 4 427,15

2. Numero di beneficiari:

A) Prestazioni fondate su contributi cofinanziate dagli enti pubblici

AVS/AI (di cui 90 157 cittadini svizzeri): 623 693

Assegni familiari nell'agricoltura (numero di assegni): 5 619

B) Prestazioni degli enti pubblici

Riduzione dei premi per persone residenti in Stati membri dell'UE o dell'AELS (Confederazione e cantoni): 301

Aiuto sociale per Svizzeri all'estero: 506

Totale: 630 119

3. Le prestazioni degli enti pubblici di cui al numero 1 B) sono convertite secondo il potere d'acquisto nel Paese di residenza. Le prestazioni dell'AVS/AI e gli assegni familiari nell'agricoltura vengono invece versati senza essere convertiti.

Il Consiglio federale si è già espresso a più riprese in merito al problema della conversione delle prestazioni esportabili secondo il potere d'acquisto nello Stato di residenza dei beneficiari: nel rapporto Prestazioni "esportate". Sicurezza finanziaria dell'AVS/AI (elaborato in risposta al postulato Wyss 99.3096) e nel messaggio concernente la 5a revisione AI (cap. 1.7.1.) ha per esempio chiarito che nel settore dell'AVS/AI gli accordi stipulati non permettono in alcun modo di trattare gli aventi diritto residenti all'estero diversamente da quelli residenti in Svizzera. Le prestazioni dell'AVS e dell'AI vengono esportate conformemente alle convenzioni di sicurezza sociale, che sono fondate sul principio della parità di trattamento tra i propri cittadini e quelli degli Stati contraenti. Queste convenzioni prevedono inoltre che le rendite AVS/AI siano versate all'estero - quanto meno nella patria dei cittadini degli Stati contraenti - senza riduzioni di sorta. Quanto sopra vale anche per le altre prestazioni fondate sui contributi. Introdurre l'obbligo generale di convertire secondo il potere d'acquisto nello Stato di residenza le prestazioni dovute significherebbe dover denunciare e rinegoziare tutte le convenzioni (inclusi l'accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e la convenzione AELS). La denuncia dell'accordo con la CE sulla libera circolazione rimetterebbe però in discussione tutti gli accordi bilaterali, cosa che il Consiglio federale ritiene inconcepibile.

4. Il versamento della riduzione dei premi cantonale in Stati dell'UE/AELS è fondato sulla legge sull'assicurazione malattie. Nel 2003 sono stati versati sussidi per circa 170 000 franchi.

5. Le prestazioni elencate hanno tutte una base legale.

6. Alle prestazioni citate al numero 1 possono avere diritto sia persone che hanno risieduto in Svizzera che persone che non vi hanno mai risieduto. Conformemente alle convenzioni di sicurezza sociale, per esempio, i frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono soggetti al diritto delle assicurazioni sociali svizzero ed acquisiscono quindi diritti nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere. Eppure non risiedono in Svizzera. Analogamente, prima della relativa revisione del 23 giugno 2000 (entrata in vigore il 1° gennaio 2001), Svizzeri all'estero che non avevano mai risieduto in Svizzera potevano affiliarsi all'AVS/AI facoltativa ed acquisire di conseguenza diritti. Circa la residenza in Svizzera non sono disponibili dati statistici.

7. In relazione a questa domanda non esistono dati statistici.

8. Nessuno riceve prestazioni svizzere all'estero senza averne il diritto. Le istituzioni competenti non accertano la conformità delle prestazioni di cui sopra alle condizioni di diritto soltanto all'atto di decidere la concessione, ma anche - ad intervalli regolari - una volta iniziato il versamento.

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Risposta del Consiglio federale.