05.1145 · Interrogazione · 2005-10-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
I cosiddetti bandi di concorso OMC pubblicati da amministrazioni aggiudicatrici svizzere (ad es. la Posta), presentano spesso le seguenti caratteristiche:
- durante la fase di offerta stabiliscono termini d'inoltro molto brevi;
- richiedono prestazioni preliminari importanti, non indennizzate (ad es. per lo sviluppo e la costruzione, il materiale e il lavoro necessari alla realizzazione di prototipi);
- nel settore sviluppo e costruzione richiedono il trasferimento gratuito di know-how e proprietà intellettuale a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il Consiglio federale è a conoscenza di queste procedure, inaccettabili per le PMI?
È consapevole del fatto che simili procedure comportano per le PMI oneri finanziari gravosi e non compensati, e che determinano distorsioni della concorrenza nei confronti degli offerenti stranieri?
Stellungnahme des Bundesrates
Alle singole domande il Consiglio federale risponde nel modo seguente:
Nell'ambito del diritto degli appalti pubblici, in materia di termini d'inoltro sono determinanti le disposizioni internazionali che devono essere trasposte nel diritto nazionale. All'articolo XI dell'accordo GATT (AAP) sono stabiliti i termini minimi per l'inoltro delle offerte. In linea di principio, il limite inferiore viene fissato a 40 giorni. Detti termini possono essere abbreviati soltanto in casi eccezionali ben definiti. Normative corrispondenti sono contemplate dal diritto federale degli appalti pubblici, e sia nei principi, sia relativamente alle deroghe, il loro testo corrisponde o rimanda direttamente a quello dell'AAP. Le aggiudicazioni effettuate dalle amministrazioni soggette al diritto federale sono pubblicate nel "Foglio ufficiale svizzero di commercio". Se ne può dedurre che i bandi di concorso pubblicati dalle amministrazioni aggiudicatrici della Confederazione seguono una prassi che rispetta i termini ordinari e, di conseguenza, non sussiste alcuna palese violazione dei principi suddetti. Le esperienze maturate in diversi anni mostrano che normalmente il termine d'inoltro di 40 giorni è sufficiente.
In relazione alle prestazioni preliminari, è necessario osservare che esse non danno diritto ad alcuna indennità (art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici, OAPub). Tuttavia, la libera presentazione dell'offerta consente ad ogni offerente di conteggiare i costi relativi.
Sono previste eccezioni per le prestazioni preliminari di studio (art. 23 cpv. 2 OAPub); nei concorsi di progetti e concorsi di studio e realizzazione del settore delle costruzioni, a determinate condizioni esiste il diritto all'indennità (art. 55 OAPub).
Il trasferimento di proprietà intellettuale - o dei relativi diritti di utilizzo - all'autorità aggiudicatrice corrisponde sia al diritto vigente (vedi ad esempio lo sviluppo di software individuale) sia alle vigenti condizioni generali della Confederazione (CG). In generale, nell'ottica del proseguimento delle attività è opportuno e legittimo che questo know-how - acquisito grazie a denaro pubblico - venga trasferito, assicurando che tale trasferimento vada a beneficio della Confederazione. L'importanza del potere dell'acquirente è stata riconosciuta, in particolare riguardo alle CG: per tale ragione, queste ultime sono state oggetto di una verifica alla luce del diritto della concorrenza. I risultati hanno mostrato che le CG in sé, così, come la loro applicazione generalizzata, tengono conto delle esigenze poste dalla legge sui cartelli.
La Confederazione sta elaborando due progetti di revisione che affrontano le tematiche oggetto della presente interrogazione: la revisione del diritto in materia di appalti pubblici persegue, tra le altre cose, la compatibilità tra la procedura di appalto e le esigenze delle PMI, mentre la revisione delle CG nel settore informatico considera anche gli aspetti legati alla questione della protezione, o dei diritti di utilizzo, della proprietà intellettuale.
Risposta del Consiglio federale.