AI. Prassi sfavorevole alle regioni meno agiate
05.1175 · Interrogazione · 2005-12-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Vi è una prassi dell'assicurazione invalidità (AI) che trascura pericolosamente gli assicurati delle regioni meno favorite. In effetti, quando un assicurato è dichiarato idoneo ad esercitare un'attività adeguata al suo stato di salute, l'AI applica la giurisprudenza del Tribunale federale, definendo così implicitamente il salario conseguibile nella nuova attività come l'equivalente del salario medio corrisposto per la stessa attività su scala nazionale. Il salario medio dei lavoratori svizzeri in generale è di circa 4500 franchi: in certe regioni un salario simile è raro. Nel cantone del Giura, per esempio, il salario medio è pari al 74 per cento del salario medio svizzero. Questo subdolo metodo consente agli uffici AI delle regioni interessate di negare ogni riformazione professionale argomentando che se gli assicurati possono conseguire il salario medio stabilito, la loro perdita economica è inferiore al 20 per cento e dispensa quindi l'ufficio AI dal concedere prestazioni! Con una tale prassi è evidente che gli assicurati giurassiani o di altre regioni sfavorite non possono seguire una formazione per un'attività adeguata ai loro problemi di salute e corrono il serio pericolo di dover dipendere dall'aiuto sociale. Poniamo pertanto al Consiglio federale le domande seguenti:
- Cosa pensa della prassi descritta?
- Non ritiene che un tale metodo discrimini le regioni meno favorite?
- Non pensa che questa prassi, oltre al degrado che implica per certi assicurati, sia un onere troppo gravoso per il budget delle collettività comunali e cantonali interessate?
- Non pensa che sia ora di modificarla, mettendo così fine ad una situazione disastrosa sia per determinati assicurati che per le collettività pubbliche?
Stellungnahme des Bundesrates
Stando alla legislazione vigente, per principio vi è diritto ad una riformazione professionale se il danno alla salute determinante, per natura e gravità, è tale da rendere inesigibile l'esercizio dell'attività svolta in precedenza o da cagionare durevolmente una diminuzione del guadagno di circa il 20 per cento. La percentuale viene calcolata secondo gli stessi principi applicati per la determinazione del grado d'invalidità in caso di diritto alla rendita. Per determinarla si possono applicare i salari indicativi della rilevazione svizzera della struttura dei salari dell'Ufficio federale di statistica se, dopo l'insorgere del danno alla salute, l'assicurato non ha iniziato nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile.
Il Consiglio federale ritiene che la rilevazione della struttura dei salari costituisca l'unica e la migliore base di dati attualmente disponibile per determinare, nell'ambito del calcolo del grado d'invalidità, un reddito di una persona invalida o non invalida nel caso in cui non venga realizzato un reddito effettivo. Tuttavia in questa rilevazione non si tiene conto di tutte le differenze salariali regionali. Si distinguono comunque sette grandi regioni, il che permette di relativizzare la problematica.
Attualmente non vi sono basi statistiche sufficientemente precise per analizzare le differenze salariali regionali a livello cantonale o a livello delle singole regioni all'interno dei cantoni. Stando al Consiglio federale, la suddivisione in sette grandi regioni garantisce un'applicazione uniforme della legge e non discrimina singole regioni. In proposito bisogna anche tenere presente che, considerando la mobilità attuale, si può senz'altro partire dall'idea che, in certi casi, si prendano in considerazione per gli assicurati anche posti di lavoro al di fuori del cantone.
L'applicazione degli strumenti summenzionati non fa sì che nei cantoni o nelle regioni in cui il livello dei salari è inferiore alla media non si possano più seguire riformazioni professionali. Gli uffici AI dispongono di sufficienti possibilità per procedere in ogni caso ad un accertamento individuale. Va anche detto che l'assicurato può benissimo essere reinserito con successo mediante semplici misure di collocamento; non si deve seguire in ogni caso una riformazione dispendiosa.
Inoltre, se si considerano i provvedimenti professionali, in particolare le riformazioni, attuati negli ultimi cinque anni, si constata che nel cantone del Giura il rapporto tra riformazioni concesse e popolazione residente attiva è superiore alla media nazionale. Ed è superiore, per esempio, a quello registrato nei cantoni di Ginevra e di Zurigo.
Di conseguenza il Consiglio federale ritiene che non sia necessario modificare la prassi attuale in merito. Auspica tuttavia che gli strumenti previsti dalla 5a revisione dell'AI (rilevamento e intervento tempestivi, provvedimenti di reinserimento) volti a ridurre il numero delle nuove rendite e a rafforzare l'integrazione professionale siano messi rapidamente a disposizione dell'AI.
Risposta del Consiglio federale.